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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14912/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009 e 2010 emessi su un parco eolico classificato in cat. D/1. Il giudice di appello aveva ritenuto illegittimi gli avvisi, affermando che la base imponibile dovesse essere calcolata sulla rendita catastale proposta dalla società con procedura DOCFA nel 2012, mai rettificata, e non sul valore contabile dell’impianto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo inidonea la stima svolta. Il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’impianto era distintamente contabilizzato in bilancio e che quindi doveva applicarsi il criterio contabile; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale, censurando la gestione della CTU e la decisione di sostituire al criterio peritale quello catastale senza adeguata valutazione; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle sanzioni; 4) subordinatamente, violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992, 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e 10 L. 212/2000, poiché, secondo il Comune, non vi era alcuna obiettiva incertezza normativa sulla tassazione ICI dei parchi eolici e quindi le sanzioni non andavano escluse.

La decisione

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che, per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, il criterio contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 è applicabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale; nel caso concreto, la rendita DOCFA richiesta dalla società nel 2012 non poteva essere utilizzata per gli anni 2009 e 2010. Inoltre, il fatto che il parco eolico sia un impianto complesso e scindibile ai fini del classamento non esclude la possibilità di valorizzarlo unitariamente in bilancio, purché la contabilizzazione sia univoca e distinta rispetto ad altri cespiti. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare in fatto la sussistenza della distinta contabilizzazione e, conseguentemente, la corretta base imponibile, con possibile riesame anche del tema sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati...

    Per i fabbricati D non accatastati e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI si determina secondo il criterio contabile fino all'anno di iscrizione in catasto; la richiesta di attribuzione della rendita fa sorgere un nuovo regime giuridico solo da quel momento in avanti.

  • art. 7, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333

    È il parametro richiamato dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 per i criteri di determinazione del valore dei fabbricati D non iscritti in catasto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare l’omessa pronuncia sul capo relativo alle sanzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare l’asserita errata valutazione delle risultanze probatorie e della CTU.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. in relazione alla disciplina delle spese e della decisione nel processo tributario.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la disciplina dell’incertezza normativa e della disapplicazione delle sanzioni nel processo tributario.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamato quale norma sulla non punibilità in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato in relazione ai principi di collaborazione e buona fede e all’esclusione delle sanzioni in presenza di incertezza normativa.

Massime di principio

  • Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, la base imponibile ICI va determinata con il criterio contabile sino a quando non venga presentata la richiesta di attribuzione della rendita catastale; solo da tale richiesta in poi il contribuente entra nel regime catastale, con efficacia pro futuro.
  • La nozione di 'distinta contabilizzazione' non esige che il cespite sia scorporato in tutte le sue singole componenti materiali; è sufficiente che il valore del complesso immobiliare sia univocamente riferibile al bene imponibile e separato dagli altri cespiti aziendali assoggettabili a diversa contabilizzazione.
  • La scindibilità tecnica di un impianto complesso ai fini del classamento catastale non impedisce, di per sé, l’applicazione temporanea del criterio contabile per la determinazione della base imponibile, ove il bene risulti contabilizzato unitariamente e in modo non confuso.
  • Quando il giudice ritenga inattendibile o inconferente la CTU, deve comunque effettuare l’accertamento necessario o disporre gli opportuni chiarimenti; non può sostituire la stima tecnica con un diverso criterio senza verificare in fatto i presupposti applicativi del regime normativo corretto.
  • La questione delle sanzioni per omesso versamento o omessa dichiarazione dipende logicamente dalla preventiva definizione dell’effettiva debenza e dell’ammontare dell’imposta; se la base imponibile è ancora da accertare, il tema sanzionatorio resta assorbito o comunque subordinato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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