Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27327/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: il creditore notificava precetto e poi pignoramento presso terzi sui crediti che una società debitrice vantava verso due società terze. Nel successivo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il tribunale pronunciava dapprima una sentenza non definitiva che accertava soltanto un credito di importo molto ridotto verso ciascun terzo; successivamente, con altra sentenza, rideterminava il credito in misura sensibilmente maggiore. La corte d'appello, investita dell'impugnazione della sola seconda sentenza, confermava però sostanzialmente l'accertamento della prima sentenza non impugnata. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione degli artt. 2704, 2709 e 2710 c.c., sostenendo che le scritture contabili non fossero opponibili al terzo creditore non imprenditore; 2) e 3) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il credito non esistesse o fosse comunque estinto in parte, anche per una prospettata anomalia nelle cessioni del credito e per l'anteriorità di un'estinzione parziale. La società resistente proponeva ricorso incidentale limitato alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tutte le censure investivano il merito della controversia senza confrontarsi con la ratio decisiva dell'impugnazione, cioè il giudicato interno formatosi sulla prima sentenza non definitiva del tribunale, che aveva già accertato in via definitiva l'entità del credito e non era stata impugnata né accompagnata da riserva di appello. Ha poi rigettato il ricorso incidentale, ritenendo legittima la compensazione delle spese disposta dalla corte territoriale alla luce della complessità delle questioni e delle gravi ed eccezionali ragioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, con dichiarazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come norma di legittimità dedotta per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma le doglianze sono ritenute in concreto dirette al merito

  • art. 2704 c.c.

    richiamato in tema di opponibilità ai terzi di scritture private e data certa

  • art. 2709 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore

  • art. 2710 c.c.

    richiamato in tema di efficacia delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato come disciplina del precedente regime dell'accertamento dell'obbligo del terzo

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale base della compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese

Massime di principio

  • Se una precedente sentenza non definitiva resa nello stesso processo è passata in giudicato perché non impugnata né oggetto di riserva di appello, l'impugnazione successiva non può rimettere in discussione i capi già coperti da giudicato interno.
  • Quando la ratio decisiva della decisione impugnata è l'esistenza di un giudicato interno, i motivi che attaccano solo il merito della controversia sono inammissibili per difetto di interesse o perché non colgono la vera ragione della decisione.
  • Le scritture contabili e le questioni sulla loro opponibilità non possono essere utilmente dedotte in cassazione se il decisum è comunque precluso da un giudicato interno non specificamente censurato.
  • In tema di spese di lite, la compensazione può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui la complessità delle questioni trattate, purché non siano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La parte che impugna deve sempre confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza gravata; la mancata censura della ratio preclusiva rende inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.