Cassazione Penale, Ordinanza n. 19050/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato responsabile in primo grado della contravvenzione di porto ingiustificato di arma od oggetto atto ad offendere, perché aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama lunga nove centimetri, custodito nel giubbotto. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, riconoscendo l'ipotesi di lieve entità e rideterminando la pena in euro 667,00 di ammenda, confermando il resto. In cassazione il difensore ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta e che la motivazione sul punto sarebbe carente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione di elementi fattuali e della ricostruzione della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta, il pericolo intrinseco connesso al porto del coltello e la successiva condanna intervenuta a carico del ricorrente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Disposizione base della contravvenzione contestata per il porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice può escludere la causa di non punibilità con una motivazione che si soffermi sull'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale elemento risulta decisivo.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito, soprattutto quando le censure sono dirette a rimettere in discussione la ricostruzione storica e la valutazione di elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
- La motivazione che neghi la particolare tenuità del fatto è sufficiente se dà conto in modo lineare e privo di manifeste incoerenze delle modalità della condotta, della concreta offensività o pericolosità del fatto e di eventuali ulteriori elementi sfavorevoli emersi nel giudizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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