Cassazione Civile, Ordinanza n. 09951/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di ripetere somme erogate a titolo di pensione di anzianità al dante causa della ricorrente. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda dell’avente causa del pensionato, ritenendo che la prestazione fosse stata ottenuta grazie all’accredito di contributi fittizi realizzati da un dipendente dell’Istituto e che, quindi, fosse configurabile il dolo dell’accipiens, con conseguente ripetibilità delle somme. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 330 c.p.c. per asserita ritualità della notificazione dell’atto di appello nonostante la relata fosse sottoscritta da persona diversa dal destinatario; 2) violazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su documentazione illegittimamente acquisita; 3) violazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 52 L. 88/1989 e dell’art. 13 L. 412/1991, sostenendo che la pensione non fosse ripetibile perché il pensionato non avrebbe omesso le comunicazioni dovute e sarebbe stato estraneo alla condotta illecita perpetrata ai danni dell’INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché la deduzione di inesistenza della notifica non era supportata da indicazioni specifiche sugli atti e sulle modalità della notificazione. Il secondo motivo è stato giudicato non pertinente e non specifico, poiché la sentenza d’appello aveva fondato la decisione su circostanze ritenute pacifiche, senza fare decisivo richiamo a documenti asseritamente illegittimi, e il ricorso non si confrontava con la motivazione né con i poteri istruttori del giudice del lavoro in appello. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché, dietro la denuncia di violazione della disciplina dell’indebito pensionistico, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto del dolo dell’accipiens compiuto dalla Corte territoriale. Non sono state liquidate spese, poiché l’INPS non ha svolto attività difensiva in cassazione; è stato invece dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità o per impropria richiesta di riesame del fatto.
La censura sulla notificazione dell’atto di appello è stata respinta perché formulata in modo generico e priva di adeguati riscontri documentali.
Richiamati per contestare l’acquisizione della documentazione; la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione d’appello e ignora l’ampiezza dei poteri istruttori del giudice di gravame.
Invocato insieme alle norme processuali per sostenere l’illegittimità della documentazione considerata in appello, ma senza specifica dimostrazione del vizio.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo, ma la censura è stata ritenuta assertiva e non specificamente correlata alla ratio decidendi.
Invocato contro la ripetizione dell’indebito pensionistico; la Corte osserva che il motivo, in realtà, tendeva a contestare l’accertamento del dolo dell’accipiens compiuto in fatto dal giudice di merito.
art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88
Richiamato a sostegno dell’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, ma senza dimostrare l’insussistenza del dolo accertato in appello.
art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412
Richiamato per sostenere la non ripetibilità della prestazione; la Corte nega rilievo alla censura perché non scalfisce l’accertamento di fatto del dolo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio di notificazione o un errore processuale deve indicare in modo specifico gli atti rilevanti, le modalità della notificazione e i dati documentali necessari a ricostruire il vizio ex actis; una deduzione meramente assertiva è inammissibile.
- La censura che contesti l’utilizzazione di documenti in appello deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata: se la sentenza di merito si fonda su circostanze ritenute pacifiche o su un autonomo apprezzamento delle prove, la doglianza è inammissibile se non spiega perché quei documenti siano decisivi e illegittimi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto: quando il giudice di merito ha accertato in modo plausibile e coerente elementi fattuali decisivi, il motivo è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione quel giudizio.
- In materia di ripetizione di prestazioni pensionistiche, la deduzione dell’irripetibilità non è sufficiente se non si scalfisce l’accertamento del dolo dell’accipiens compiuto dal giudice di merito; la critica deve colpire gli elementi costitutivi di tale accertamento e non limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09987/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09989/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10006/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09754/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09789/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09793/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →