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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09951/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di ripetere somme erogate a titolo di pensione di anzianità al dante causa della ricorrente. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda dell’avente causa del pensionato, ritenendo che la prestazione fosse stata ottenuta grazie all’accredito di contributi fittizi realizzati da un dipendente dell’Istituto e che, quindi, fosse configurabile il dolo dell’accipiens, con conseguente ripetibilità delle somme. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 330 c.p.c. per asserita ritualità della notificazione dell’atto di appello nonostante la relata fosse sottoscritta da persona diversa dal destinatario; 2) violazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su documentazione illegittimamente acquisita; 3) violazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 52 L. 88/1989 e dell’art. 13 L. 412/1991, sostenendo che la pensione non fosse ripetibile perché il pensionato non avrebbe omesso le comunicazioni dovute e sarebbe stato estraneo alla condotta illecita perpetrata ai danni dell’INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché la deduzione di inesistenza della notifica non era supportata da indicazioni specifiche sugli atti e sulle modalità della notificazione. Il secondo motivo è stato giudicato non pertinente e non specifico, poiché la sentenza d’appello aveva fondato la decisione su circostanze ritenute pacifiche, senza fare decisivo richiamo a documenti asseritamente illegittimi, e il ricorso non si confrontava con la motivazione né con i poteri istruttori del giudice del lavoro in appello. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché, dietro la denuncia di violazione della disciplina dell’indebito pensionistico, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto del dolo dell’accipiens compiuto dalla Corte territoriale. Non sono state liquidate spese, poiché l’INPS non ha svolto attività difensiva in cassazione; è stato invece dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità o per impropria richiesta di riesame del fatto.

  • art. 330 c.p.c.

    La censura sulla notificazione dell’atto di appello è stata respinta perché formulata in modo generico e priva di adeguati riscontri documentali.

  • artt. 420, 421 e 437 c.p.c.

    Richiamati per contestare l’acquisizione della documentazione; la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione d’appello e ignora l’ampiezza dei poteri istruttori del giudice di gravame.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato insieme alle norme processuali per sostenere l’illegittimità della documentazione considerata in appello, ma senza specifica dimostrazione del vizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo, ma la censura è stata ritenuta assertiva e non specificamente correlata alla ratio decidendi.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato contro la ripetizione dell’indebito pensionistico; la Corte osserva che il motivo, in realtà, tendeva a contestare l’accertamento del dolo dell’accipiens compiuto in fatto dal giudice di merito.

  • art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88

    Richiamato a sostegno dell’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, ma senza dimostrare l’insussistenza del dolo accertato in appello.

  • art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412

    Richiamato per sostenere la non ripetibilità della prestazione; la Corte nega rilievo alla censura perché non scalfisce l’accertamento di fatto del dolo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio di notificazione o un errore processuale deve indicare in modo specifico gli atti rilevanti, le modalità della notificazione e i dati documentali necessari a ricostruire il vizio ex actis; una deduzione meramente assertiva è inammissibile.
  • La censura che contesti l’utilizzazione di documenti in appello deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata: se la sentenza di merito si fonda su circostanze ritenute pacifiche o su un autonomo apprezzamento delle prove, la doglianza è inammissibile se non spiega perché quei documenti siano decisivi e illegittimi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto: quando il giudice di merito ha accertato in modo plausibile e coerente elementi fattuali decisivi, il motivo è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione quel giudizio.
  • In materia di ripetizione di prestazioni pensionistiche, la deduzione dell’irripetibilità non è sufficiente se non si scalfisce l’accertamento del dolo dell’accipiens compiuto dal giudice di merito; la critica deve colpire gli elementi costitutivi di tale accertamento e non limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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