Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10006/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso con una società privata, dal successivo licenziamento del lavoratore e dall’impugnazione giudiziale di quel recesso, definita con sentenza che ne aveva dichiarato l’illegittimità e disposto la reintegrazione. Dopo l’inerzia del cessionario dell’azienda nell’eseguire la reintegra, il lavoratore aveva comunicato di avvalersi dell’opzione sostitutiva della reintegrazione prevista dalla disciplina dello Statuto dei lavoratori, con pagamento dell’indennità pari a quindici mensilità, e aveva inoltre dichiarato il recesso per giusta causa. In seguito aveva domandato all’INPS la prestazione di disoccupazione ASPI, che però era stata negata. In primo grado e in appello la domanda era stata rigettata perché i giudici di merito avevano ritenuto mancante il requisito della disoccupazione involontaria, osservando che, con l’esercizio dell’opzione sostitutiva, il rapporto ancora efficace per effetto della reintegrazione si era estinto per volontà del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell’art. 2119 c.c., sostenendo che la scelta dell’indennità alternativa derivava dal protratto inadempimento datoriale e dovesse essere letta come dimissioni per giusta causa, idonee a integrare la disoccupazione involontaria; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2119 c.c., contestando l’esclusione della contestualità tra opzione e giusta causa; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 92/2012, lamentando omessa pronuncia e malgoverno del principio di non contestazione e della procedura di convalida delle dimissioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, dopo una sentenza di reintegra, comporta una scelta volontaria del lavoratore che pone fine al rapporto ancora efficace tra le parti e fa venir meno il presupposto della disoccupazione involontaria richiesto per l’ASPI. Ha inoltre escluso che, una volta esercitata tale opzione, il rapporto possa dirsi risolto per giusta causa, perché la cessazione immediata per volontà del lavoratore è incompatibile con una successiva configurazione di dimissioni per giusta causa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitava a censure generiche sulla mancata considerazione della procedura di convalida delle dimissioni. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    richiamato solo per indicare la successione nel rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda

  • art. 2119 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la giusta causa delle dimissioni; la Corte esclude che, dopo l’esercizio dell’opzione sostitutiva della reintegrazione, il rapporto possa considerarsi risolto per giusta causa

  • art. 18 Statuto dei lavoratori

    richiamato dal ricorrente come base dell’opzione tra reintegra e indennità sostitutiva

  • art. 2, comma 4, L. 28 giugno 2012, n. 92

    norma richiamata quale presupposto della disoccupazione involontaria richiesta per l’ASPI; la Corte afferma che tale presupposto difetta quando il lavoratore opta volontariamente per l’indennità sostitutiva

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto in ricorso come parametro di valutazione della prova, ma le censure sono state ritenute infondate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per il principio di non contestazione; la censura è stata ritenuta generica e non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 4, commi 16-23, L. 28 giugno 2012, n. 92

    richiamata in relazione alla procedura di convalida delle dimissioni; la Corte non vi ravvisa un tema decisivo rispetto alla base della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, una volta disposta la reintegra, costituisce una scelta volontaria del lavoratore che interrompe il rapporto ancora efficace tra le parti e impedisce di qualificare la successiva inattività come disoccupazione involontaria.
  • La disoccupazione involontaria richiesta dalla disciplina dell’indennità di disoccupazione non sussiste quando la cessazione del rapporto deriva da un atto di scelta del lavoratore, ancorché adottato dopo un licenziamento dichiarato illegittimo.
  • Non può essere configurata una dimissione per giusta causa quando il rapporto sia già stato risolto per effetto dell’esercizio dell’opzione sostitutiva della reintegrazione: la volontà di porre fine immediatamente al rapporto è incompatibile con un successivo fondamento causale delle dimissioni.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a censure generiche o a questioni non decisive rispetto alla base logico-giuridica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoIndennità di disoccupazioneImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.