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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09989/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente di una pubblica amministrazione a percepire il trattamento di fine rapporto in relazione a una sequenza di contratti a tempo determinato annuali, succedutisi senza soluzione di continuità, e poi a un successivo rapporto a tempo indeterminato con lo stesso ente. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al TFR "per ogni singolo contratto a termine stipulato", ritenendo applicabile l'art. 2120 c.c. anche al lavoro pubblico contrattualizzato e irrilevante l'assenza di soluzione di continuità tra i rapporti. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione dell'art. 2 L. 335/1995, dell'Accordo quadro ARAN-confederazioni sindacali del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell'art. 26, comma 19, L. 448/1998, sostenendo che il TFR del pubblico impiego ha disciplina peculiare, finanziamento previdenziale e regole proprie che impedirebbero di applicare automaticamente l'art. 2120 c.c. e imporrebbero la liquidazione solo alla definitiva cessazione del servizio; secondo, lamentando violazione dell'art. 5 d.lgs. 368/2001, anche alla luce della sentenza Mascolo della Corte di giustizia, sostenendo che la reiterazione dei contratti a termine avrebbe determinato l'unicità del rapporto di servizio e quindi anche la diversa decorrenza dell'esigibilità del TFR. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non scalfissero l'orientamento consolidato secondo cui, nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione giuridica del singolo rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo previdenziale; resta quindi irrilevante la continuità temporale di più rapporti, anche se instaurati con la medesima amministrazione. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla reiterazione dei contratti e sull'asserita unicità del rapporto non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, la quale aveva escluso la conversione dei contratti a termine nel settore pubblico e negato l'unicità del rapporto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro delle censure di violazione di legge formulate nel ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, in presenza di questioni già risolte dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 2120 c.c.

    ritenuto applicabile anche ai dipendenti pubblici contrattualizzati; il TFR matura ed è esigibile alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro

  • art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato dal ricorrente per sostenere la specialità del regime del TFR pubblico e la sua diversa disciplina di esigibilità

  • Accordo quadro ARAN Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999

    richiamato dal ricorrente a sostegno della peculiarità del trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999

    richiamato dal ricorrente quale fonte della disciplina speciale del TFR/TFS dei dipendenti pubblici

  • art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del trattamento di fine servizio/fine rapporto nel pubblico impiego

  • art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

    invocato dal ricorrente per sostenere l'unicità del rapporto derivante da contratti a termine reiterati; ritenuto non decisivo e comunque non applicabile nel settore pubblico ai fini della conversione

  • sentenza della Corte di giustizia UE 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13 e altre (Mascolo)

    richiamata dal ricorrente, ma ritenuta non idonea a far venire meno la distinzione tra rapporto a termine e successivo rapporto a tempo indeterminato

  • Cass., S.U., 14 novembre 2014, n. 24280

    richiamata come precedente di principio sull'armonizzazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati e sulla natura retributiva del TFR

  • Corte cost., sentenza n. 159 del 2019

    richiamata per confermare la natura retributiva del trattamento di fine rapporto/fine servizio nel pubblico impiego

  • Cass., sez. lav., 3 marzo 2020, n. 5895

    richiamata per affermare che, cessato il rapporto a termine e instaurato un nuovo rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un autonomo TFR alla cessazione del primo rapporto

  • Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9547

    richiamata per ribadire la distinzione tra rapporto a tempo determinato e successivo rapporto a tempo indeterminato

  • Cass., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9545

    richiamata per la medesima affermazione sulla distinzione dei due rapporti

  • Cass., sez. lav., 10 luglio 2025, n. 18969

    citata come precedente recente conforme sull'inammissibilità di ricorsi analoghi

  • Cass., sez. lav., 15 agosto 2025, n. 23313

    citata come precedente recente conforme sull'inammissibilità di ricorsi analoghi

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per il principio sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è esigibile alla cessazione giuridica di ciascun rapporto di lavoro, non alla cessazione dell'iscrizione al fondo previdenziale o alla definitiva uscita dal servizio.
  • La successione senza soluzione di continuità di contratti a termine e la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non eliminano la distinzione tra i diversi rapporti di lavoro ai fini del TFR, salvo specifiche previsioni normative.
  • La peculiarità del regime del TFR nel pubblico impiego non esclude l'applicazione dell'art. 2120 c.c. quanto al momento di maturazione/esigibilità, se il rapporto è contrattualizzato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre questioni già risolte da orientamenti consolidati.
  • La reiterazione di censure su questioni coperte da giurisprudenza consolidata integra il presupposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrattamento di fine rapporto
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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