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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20947/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'apertura della liquidazione controllata nei confronti di un debitore sovraindebitato, chiesta da un creditore munito di titolo esecutivo e confermata in appello. Il debitore ha sostenuto che l'istanza del creditore fosse abusiva, perché finalizzata non al recupero del credito ma a sottrargli la disponibilità e la prosecuzione di una causa pendente davanti al Tribunale di Mantova, avente ad oggetto l'inadempimento di un patto fiduciario relativo all'intestazione di quote di una società polacca. Ha inoltre dedotto che non vi fosse uno stato di insolvenza, poiché avrebbe avuto un credito superiore verso la controparte e che tale credito, pur litigioso, dovesse essere considerato nell'attivo della procedura. In Cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme del CCII, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 2 Cost. e dell'art. 54 della Carta di Nizza per avere la Corte d'appello escluso l'abuso del diritto; 2) violazione delle stesse norme e degli artt. 1260 e 1965 c.c. per avere erroneamente ritenuto non liquidabile né computabile nell'attivo il credito risarcitorio litigioso, invocando anche la disciplina di cui all'art. 215 CCII; 3) violazione delle norme su buona fede e correttezza per avere trascurato che le difficoltà economiche derivavano dal comportamento scorretto della controparte; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella proposta transattiva ricevuta dal liquidatore, che a suo dire dimostrava il fine esclusivo di spossessarlo dell'azione giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi e il terzo mirassero, sotto l'apparente veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito su abuso del diritto e stato di insolvenza, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che l'abuso del diritto può ricorrere solo quando l'esercizio del potere, pur formalmente conforme, sia disfunzionale rispetto alla sua funzione e produca una sproporzione ingiustificata, ma che nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso in fatto tale uso distorto del diritto di iniziativa del creditore. Quanto al quarto motivo, ha osservato che non era stato indicato un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo un elemento istruttorio sopravvenuto, sicché anche tale censura era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 CCII

    Richiamato dal ricorrente e dalla Corte in relazione ai principi della procedura di crisi e alla valutazione dello stato di insolvenza e dell'abuso del diritto.

  • art. 4 CCII

    Invocato dal ricorrente quale norma di sistema, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 51 CCII

    Norma richiamata per il reclamo avverso l'apertura della liquidazione controllata.

  • art. 268 CCII

    Norma posta a base dell'istanza del creditore per l'apertura della liquidazione controllata e del successivo controllo sulla sussistenza dei presupposti, incluso lo stato di insolvenza.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio del diritto di iniziativa del creditore.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione e nell'esercizio del rapporto, quale parametro per scrutinare l'asserito abuso del diritto.

  • art. 1260 c.c.

    Evocato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità delle censure.

  • art. 1965 c.c.

    Evocato nel secondo motivo in relazione alla prospettata transazione/proposta transattiva.

  • art. 1243, comma 2, c.c.

    Richiamato per escludere che il credito litigioso potesse essere considerato certo, liquido ed esigibile o comunque compensabile in modo utile alla dedotta insussistenza dell'insolvenza.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della tesi sull'abuso del diritto.

  • art. 54 Carta di Nizza

    Richiamato a sostegno della dedotta violazione dei diritti fondamentali nell'esercizio abusivo del diritto di iniziativa del creditore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha affermato che sotto questa rubrica non è deducibile la mera rilettura del fatto, ma solo l'erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato ribadito che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato con l'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. per i requisiti di specificità del motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in tema di oneri di allegazione e produzione per il vizio di omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • L'abuso del diritto non si identifica con la mera legittimità formale dell'atto, ma richiede che l'esercizio del potere sia disfunzionale rispetto alla sua funzione tipica e determini una sproporzione ingiustificata tra vantaggio del titolare e sacrificio della controparte.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito; se la censura mira a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile.
  • Lo stato di insolvenza non può essere escluso dalla sola allegazione di un credito litigioso o sub iudice del debitore, quando tale credito non sia certo, liquido ed esigibile e non consenta di superare l'accertata incapienza patrimoniale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice, non la mancata considerazione di singoli elementi di prova o di circostanze sopravvenute utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Il credito del soggetto che chiede l'apertura della procedura concorsuale può essere legittimamente tutelato anche tramite liquidazione controllata quando i precedenti tentativi di esecuzione individuale siano risultati infruttuosi e vi siano altri creditori da soddisfare.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoAccertamento del passivoImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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