Cassazione Penale, Ordinanza n. 05513/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato contestato. Dal testo emerge che la censura riguardava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova: il ricorrente contestava presunte irregolarità formali dell'etilometro utilizzato per l'accertamento, sostenendo implicitamente l'inattendibilità del controllo alcolimetrico; inoltre deduceva profili relativi all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l'esame alcolimetrico e lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali censure reiterative di quelle già prospettate in appello e comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni di merito, concernenti la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, già affrontate con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità. In particolare, ha ritenuto correttamente motivata la verifica sulla regolare omologazione e sulle verifiche periodiche dell'etilometro, nonché sull'avvenuto avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., richiamando il principio secondo cui tale avviso può essere provato anche tramite la deposizione dell'agente operante. Ha inoltre ritenuto adeguato il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la condotta di guida in stato di alterazione su strada pubblica a velocità sostenuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'esame alcolimetrico deve essere dato alla persona sottoposta ad accertamento; la prova dell'adempimento può essere fornita anche tramite la deposizione dell'agente operante se il verbale non lo attesta espressamente.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta modalità della condotta, valorizzata dal giudice di merito, denoti un disvalore non tenue, come la guida in stato di alterazione su strada pubblica a velocità sostenuta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'eventuale mancata indicazione nel verbale dell'avviso della facoltà di assistenza difensiva non impedisce di provarne l'avvenuto rispetto mediante la testimonianza dell'agente operante.
- La verifica della regolare omologazione e delle periodiche verifiche di funzionalità dell'etilometro, se adeguatamente accertata e motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera rivalutazione del compendio probatorio.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizzi elementi concreti di significativo disvalore della condotta, incompatibili con un'offesa tenue.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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