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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38278/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in sede di opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva confermato il decreto opposto e condannato l'Avv. Lignite, in solido con Tomassini Christian, alla rifusione delle spese di giudizio (euro 1.700). Il ricorrente deduceva violazione e/o falsa applicazione di norme processuali (artt. 83, 182, 306 c.p.c., d.P.R. 115/2002, artt. 96 e 86 c.p.c.), censurando in particolare l'efficacia attribuita dal giudice alla locuzione "in proprio" inserita nell'incipit del ricorso di opposizione, che avrebbe determinato la qualificazione della sua iniziativa anche come azione personale. Sosteneva che si trattava di un "lapsus calami" e che la sostanza prevale sulla forma; inoltre contestava la motivazione del giudice in ordine alla rinuncia e alla necessità di procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui, dall'incipit del ricorso in opposizione contenente la dicitura "in proprio", risultava che l'Avv. Lignite si era costituito sia nella qualità di difensore di Tomassini Christian sia in proprio. Ha però precisato che la rinuncia formulata dall'Avv. Lignite in relazione alla sua parte personale era valida e non richiedeva mandato speciale. Tuttavia, la rinuncia del rinunciante non preclude l'obbligo di rimborsare le spese processuali alle altre parti, ai sensi del principio richiamato dall'art. 306, comma 4, c.p.c.; quindi la rinuncia non ha inciso sulla condanna alla rifusione delle spese a carico del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4

    Stabilisce il regime di impugnabilità delle sentenze pronunciate ai sensi del decreto; la Corte ricorda che tali sentenze sono soggette a cassazione solo per violazione di legge, limitando l'ambito di sindacato in cassazione.

  • codice di procedura civile, art. 306, comma 4

    il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione

    La Corte applica il principio secondo cui la rinuncia all'azione o all'impugnazione comporta l'obbligo di rimborsare le spese processuali alle altre parti e limita il potere del giudice di compensare tali spese; perciò la rinuncia dell'Avv. non ha evitato la condanna a rifondere le spese.

  • codice di procedura penale, art. 122

    Richiamato dalla difesa in riferimento alla necessità di procura speciale; la Corte ha ritenuto la questione non pertinente al caso per la validità della costituzione "in proprio" del difensore nelle opposizioni al rigetto del patrocinio a spese dello Stato.

  • codice di procedura civile, artt. 83, 182, 96, 86

    Norme invocate dal ricorrente nella censura sulla motivazione e sulla qualificazione dell'atto; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di legge su tali profili, limitandosi a valutare la correttezza della qualificazione dell'atto e dell'effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La dizione "in proprio" nell'atto può portare il giudice a qualificare l'opposizione come promossa anche a titolo personale dal difensore; la forma dell'atto è rilevante e può prevalere quando chiaramente presente nell'incipit.
  • La rinuncia formulata dal difensore relativamente alla propria parte personale è valida senza bisogno di un mandato speciale ad hoc.
  • La rinuncia all'azione o all'impugnazione non elimina automaticamente l'obbligo di rimborsare le spese processuali: ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. il rinunciante è tenuto al rimborso delle spese alle altre parti, escludendo il potere del giudice di compensazione totale o parziale.
  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze rese ai sensi del d.P.R. 115/2002 (art. 99, comma 4) il sindacato è limitato a questioni di violazione di legge; le valutazioni di fatto e la congruità motivazionale sono meno sindacabili.
  • La prevalenza della sostanza sulla forma ha limiti: errori formali che incidono sulla qualificazione dell'atto (es. indicazione "in proprio") possono produrre effetti processuali rilevanti se il contenuto dell'atto consente quella qualificazione.

Testo integrale

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