Cassazione Penale, Sentenza n. 38225/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) motivo processuale: apertura della produzione del fascicolo delle investigazioni difensive tardivamente (dopo l'opzione per il rito abbreviato) e dunque illegittimo il diniego dell'acquisizione da parte del G.u.p.; richiamava artt. 327 bis e 391 octies cod. proc. pen. per sostenere la possibilità di presentare quelle indagini anche in sede di abbreviazione; 2) motivo sostanziale relativo all'usura: contestazione della prova del tasso usurario per mancata indicazione delle date di erogazione e di estinzione delle obbligazioni, che impedirebbe il calcolo del tasso; 3) motivo sostanziale relativo all'estorsione: deduzione di carenza probatoria del conato estorsivo, sostituendo la qualificazione in estorsione con una legittima (a suo dire) iniziativa di riscossione di un credito derivante da cessione immobiliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo processuale perché l'opzione per il rito abbreviato era stata esercitata prima della richiesta di produzione delle investigazioni difensive e, per la natura del rito abbreviato (art. 438 c.p.p.), non sono ammissibili nuove acquisizioni probatorie nella fase decisoria; ha ritenuto invece i secondi due motivi carenti di specificità e meramente riformulazioni di censure già valutate e respinte in sede di merito, non fornendo un contestato ragionato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza la sentenza di merito (conferma delle condanne per usura e tentata estorsione) è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen.
Il rito abbreviato 'secco' si decide allo stato degli atti: l'opzione comporta che non siano ammesse nuove acquisizioni probatorie nella fase decisionale, salvo le ipotesi di integrazione previste dallo stesso articolo.
art. 442, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo indicato dall'art. 416, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3 e le prove assunte in udienza; sono dunque escluse le prove formate fuori dal contraddittorio quando l'opzione per il rito abbreviato è già stata esercitata.
art. 327 bis cod. proc. pen.
Consente la formazione e presentazione delle investigazioni difensive, ma la Corte precisa che tali risultanze devono essere prodotte prima che sia esercitata l'opzione per il rito abbreviato affinché possano essere valutate nella fase decisoria.
art. 391 octies cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di presentare le investigazioni difensive direttamente al giudice; la Corte ricorda però che la loro efficacia probatoria è condizionata alla tempestività rispetto all'esercizio dell'opzione per il rito abbreviato.
art. 419, comma 3 cod. proc. pen.
Consente al Pubblico ministero di effettuare indagini suppletive se risultano prodotti nuovi elementi probatori dalla difesa; la Corte evidenzia che tale meccanismo è il riequilibrio previsto quando le investigazioni difensive sono depositate in tempo utile.
art. 458, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce termine per esercizio dell'opzione sul rito dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato; la Corte ne richiama la nature perentoria nel contesto qui esaminato.
art. 416, comma 2 cod. proc. pen.
Individua il contenuto del fascicolo degli atti utilizzabili per la decisione; la Corte lo richiama per delimitare il materiale probatorio valutabile nel rito abbreviato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte che propone un ricorso rigettato; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 245/2005
Ribadisce il principio del contraddittorio e la possibilità di differimento dell'udienza per consentire al PM di svolgere indagini suppletive se le investigazioni difensive sono depositate tempestivamente, ma non legittima la produzione tardiva dopo l'opzione per il rito abbreviato.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato 'secco' l'imputato che esercita l'opzione accetta che il giudizio si formi sullo stato degli atti: documenti o investigazioni difensive prodotti dopo l'esercizio dell'opzione sono in genere inammissibili.
- Le investigazioni difensive possono essere efficacemente utilizzate solo se depositate prima dell'opzione per il rito abbreviato o nei termini perentori previsti dalla legge; se prodotte tempestivamente il PM ha diritto a indagini suppletive per riequilibrare il contraddittorio.
- In Cassazione le censure sulla valutazione della prova sono ammissibili solo se dimostrano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; semplici richieste di diversa valutazione della prova o rimproveri di insufficiente persuasività sono inammissibili.
- Per contestare il calcolo del tasso usurario è necessario indicare elementi obiettivi (date di erogazione e di estinzione, piani di rimborso) che consentano il computo del tasso; l'assenza di tali elementi può rendere il rilievo indeterminato salvo che non emergano altri riscontri documentali.
- La distinzione tra sollecitazione del pagamento di un credito e estorsione richiede prova dell'elemento intimidatorio o della pretesa contra ius con modalità minacciose: l'assenza di minacce esplicite può essere valutata alla luce del complesso probatorio e di elementi indiretti (comportamenti, documenti, contesti).
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