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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38227/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al decreto penale n. 1350/2024 (per i reati indicati) ritenuta inammissibile dal G.i.p. perché proposta oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione al soggetto imputato (notificato il 29/05/2025). La difesa ha invece rilevato che la notifica corretta al difensore nominato al momento dell'emissione del decreto (avv. De Carlo) è avvenuta il 09/06/2025, dopo una notificazione errata a difensore diverso (15/05/2025) prontamente segnalata, e che il termine di 15 giorni deve decorrere dall'ultima notificazione (art. 585, comma 3 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), per cui l'opposizione del 17/06/2025 è tempestiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura della difesa: il termine per proporre opposizione al decreto penale deve decorrere dall'ultima notificazione (anche quella al difensore), applicando la regola indicata dall'art. 585, comma 3 c.p.p. e richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55/2010. Pertanto l'opposizione del 17/06/2025 è stata ritenuta tempestiva. La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per la valutazione dell'opposizione.

Norme richiamate

  • art. 461, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale; interpretato insieme alle regole sulla decorrenza della notificazione per determinare il dies a quo.

  • art. 585, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la decorrenza dei termini in presenza di notificazioni diverse a imputato e difensore: opera il termine che scade per ultimo; applicata alla fattispecie del decreto penale per determinare il termine effettivo di opposizione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 55/2010

    «La citata sentenza ha dichiarato l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, così sostanzialmente applicando a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.»

    Estende al decreto penale la regola secondo cui, se la notificazione è avvenuta in tempi diversi per imputato e difensore, il termine da rispettare è quello che scade per ultimo; giurisprudenza costituzionale usata come parametro interpretativo vincolante.

  • art. 620, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato quando ricorrono i presupposti; utilizzato per annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti al tribunale competente.

  • art. 633 e art. 639-bis, cod. pen.

    Indicano i reati per i quali è stato emesso il decreto penale di condanna; citati come titolo dell'originario provvedimento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando notifiche diverse (imputato vs difensore) producono decorrenze diverse dei termini processuali, va applicato il principio dell'art. 585, comma 3 c.p.p.: il termine decorre dall'ultima notificazione, cioè dal momento che fa decorrere il termine più favorevole alla difesa.
  • La giurisprudenza costituzionale ha esteso questa regola anche al decreto penale di condanna: dunque, in presenza di notifiche difformi, il dies a quo per l'opposizione è la data dell'ultima notifica (anche se indirizzata al difensore).
  • Se una notifica errata è prontamente segnalata e si procede a nuova notificazione corretta, la nuova notificazione produce gli effetti di decorrenza del termine (non si deve considerare la prima, errata, come efficiente a far decorrere il termine).
  • La prova della tempestività dell'atto (es. invio via PEC entro le 24:00 del giorno di scadenza) è rilevante e deve essere valorizzata; conservare traccia delle comunicazioni e degli errori di notifica è essenziale per tutelare i termini processuali.
  • In caso di controversie sulla tempestività è opportuno impugnare i provvedimenti limitativi nei termini (es. ordinanze di inammissibilità) con ricorso agli strumenti previsti (anche avanti alla Cassazione) perché l'ordinamento privilegia la piena partecipazione della difesa e l'applicazione della regola dell'ultima notificazione.

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