Cassazione Penale, Sentenza n. 38226/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per più motivi: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale e inosservanza degli artt. 601, comma 3, e 179 c.p.p., perché la citazione a comparire per l'udienza camerale del 15/04/2025 era stata notificata il 12/03/2025 senza rispettare il termine libero di 40 giorni previsto dal novellato art. 601, comma 3; ne consegue la nullità del giudizio e della sentenza; 2) violazione dell'art. 601, comma 1, c.p.p. per mancato avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale; 3) vizio di motivazione per mancata valutazione di una alternativa relativa alla responsabilità di un terzo; 4) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto come appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha ignorato l'eccezione tempestivamente sollevata via p.e.c. (03/04/2025) relativa alla violazione del termine di 40 giorni di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p. e non ne ha dato atto. Le Sezioni unite (sent. nn. 42124/2024 e 42125/2024) avevano stabilito che la disciplina del comma 3 è applicabile agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024; l'appello nel caso è stato proposto il 26/09/2024, quindi la norma si applica. Per la rilevanza del vizio processuale la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso del giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti, con la precisazione che la Corte territoriale aveva trascurato la pena prevista per l'ipotesi di appropriazione indebita al tempo del fatto.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La norma, novellata dall'art. 34, comma 1, lett. g) del d.lgs. 10/10/2022 n.150, fissa in 40 giorni il termine a comparire per i giudizi di appello; secondo le Sezioni unite è applicabile agli atti di impugnazione proposti a partire dal 10/07/2024; la sua violazione comporta nullità derivata che incide sul contraddittorio.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce garanzie procedurali relative alle udienze camerali d'appello (tra cui l'avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale); la mancata osservanza può configurare vizio procedurale denunciabile dalla difesa.
art. 179, cod. proc. pen.
art. 179, cod. proc. pen.
Regola la comunicazione e la tempestività degli atti processuali; richiamata in relazione alla corretta gestione dei termini e delle notifiche rilevanti per l'esercizio del contraddittorio.
art. 646, cod. pen.
Fatta valere dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto in appropriazione indebita; la Corte di cassazione osserva che la Corte territoriale non ha considerato la pena prevista per tale fattispecie al tempo del fatto, elemento rilevante ai fini dell'interesse alla diversa qualificazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)
Ha introdotto la modifica all'art. 601 c.p.p. prevedendo il termine di 40 giorni; la Corte ha richiamato la fonte normativa per stabilire l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.
Sezioni unite - sent. nn. 42124/2024 e 42125/2024
sent. n. 42124 del 27/6/2024 (Nafi) e sent. n. 42125 del 27/6/2024 (Cirelli)
Giurisprudenza di legittimità che interpreta l'ambito di applicazione del nuovo art. 601, comma 3: la disciplina dei 40 giorni è applicabile agli atti di impugnazione notificati o proposti dal 10/07/2024 in poi; la Cassazione si uniforma a tale principio.
Massime di principio
- La violazione del termine di comparizione di 40 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (se applicabile al caso concreto) può determinare la nullità del giudizio d'appello se l'interessato solleva tempestivamente l'eccezione e il giudice non la considera.
- La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, si applica agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024 in poi: occorre verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione per valutare l'applicabilità del termine.
- Un'eccezione processuale tempestivamente sollevata (anche via p.e.c.) deve essere verbalizzata e affrontata dal giudice; l'omessa considerazione configura vizio rilevante ai fini della Cassazione.
- Quando la Cassazione accerta un vizio processuale che ha inciso sul contraddittorio, annulla la decisione e può restituire gli atti alla stessa Corte territoriale per il proseguimento del giudizio (annullamento senza rinvio formale o con trasmissione per ulteriore corso).
- Alcune questioni di merito (difetti di motivazione, riqualificazione del reato) possono risultare assorbite se la Corte superiore decide per l'annullamento per vizi procedurali; tuttavia la Cassazione può segnalare omissioni rilevanti (es. mancata considerazione della pena) che la Corte territoriale dovrà valutare in sede di prosecuzione.
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