Cassazione Penale, Sentenza n. 38228/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6 maggio 2025 per presunta omissione di valutazione degli argomenti processuali e sostanziali proposti in appello; il ricorrente lamentava che la Corte di merito non avrebbe esaminato le doglianze contenute nel gravame
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta aspecificità dei motivi: la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano generici e riferibili a diversa fattispecie processuale, in quanto si concentravano su profili estranei al provvedimento impugnato (per esempio sulla correzione di un errore materiale anziché sulla decisione di primo grado). Per tale ragione la Corte ha confermato l'esercizio del potere della Corte d'appello di valutare la specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto legittimo il controllo della Corte d'appello sulla specificità dei motivi di impugnazione: il motivo d'appello è generico se si limita a illustrare la doglianza senza esplicitare chiaramente le censure alla decisione impugnata e senza adeguata confutazione delle ragioni della decisione
Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017 (Galtelli)
Si richiama il principio consolidato secondo cui l'obbligo di specificità impone un'adeguata confutazione delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato; motivi estranei o focalizzati su aspetti differenti dalla decisione sono inammissibili
Massime di principio
- I motivi d'appello e di ricorso devono essere specifici: è necessario indicare chiaramente quali censure si muovono alla decisione impugnata e confutare concretamente le ragioni che l'hanno sostenuta
- Non è sufficiente descrivere la doglianza in termini generici o riferirsi a provvedimenti diversi da quello impugnato (es. correzione di errore materiale) se l'obiettivo è censurare la decisione di merito: questo può portare all'inammissibilità
- La Corte di merito ha il potere e il dovere di valutare ex art. 581 c.p.p. la specificità dei motivi; motivi aspecifici o eccedenti la fattispecie sono legittimamente respinti
- In caso di inammissibilità per aspecificità è possibile la condanna alle spese e anche una sanzione in favore della Cassa delle ammende quando sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Prassi consigliata: nell'impugnazione collegare punto per punto le censure alle argomentazioni della decisione impugnata, evitare riferimenti a fattispecie diverse, e spiegare con precisione il vizio di diritto o di fatto dedotto
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