Cassazione Penale, Sentenza n. 38224/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Capasso impugna la sentenza del 06/12/2024 resa in sede di rinvio dopo annullamento dalla Corte di Cassazione; censura la mancanza di motivazione circa il rigetto delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena di base in misura superiore al minimo edittale per il reato associativo e per i reati continuati (capo 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15). Denuncia inoltre disparità di trattamento rispetto al coimputato Antonio Russo, al quale le attenuanti generiche sono state riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio aspecifico e meramente reiterativo, inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c) c.p.p., e ha ritenuto infondata la censura sulla mancata motivazione del rigetto delle attenuanti generiche: la Corte territoriale aveva fornito argomentazione, anche implicita ma ravvisabile negli ampi elementi valutativi posti a base della misura della pena; inoltre l'assenza di precedenti non costituisce di per sé elemento idoneo a fondare il riconoscimento delle attenuanti innominate (art. 62-bis, comma 3), e la diversità di trattamento rispetto a Russo è giustificata dal diverso comportamento processuale e dalla rinuncia parziale ai motivi di appello da parte di Russo. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la struttura e la forma dell'esposizione dei motivi di impugnazione; usata come regola procedurale per la sintesi dei motivi in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
Richiamata come titolo di censura relativo alla presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata
art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.
Applicata per dichiarare inammissibile il motivo aspecifico e reiterativo relativo al trattamento sanzionatorio
art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.
Norma richiamata tramite art. 591 per i limiti di censura in cassazione (richiami ai motivi ammissibili)
art. 62-bis, terzo comma, c.p.p.
Interpretata nel senso che la sola qualità di incensurato non è di per sé idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate; occorrono elementi positivi
art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990
Richiamato in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio per i reati di stupefacenti e alla possibilità di discostarsi dal minimo edittale in presenza di argomentazione
art. 616, c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare non solo il profilo originariamente censurato ma anche le questioni che ne discendono; tuttavia l'ammissibilità della censura in cassazione richiede motivi specifici e non aspecifici o meramente reiterativi
- La Corte può ritenere adeguata la motivazione anche se alcune deduzioni sono trattate in termini 'impliciti', purché gli argomenti concreti e gli elementi di fatto esposti nella sentenza consentano di ricostruire la ratio decidendi
- La semplice condizione di incensurato non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate: occorrono elementi positivi che le giustifichino
- La disparità di trattamento tra coimputati può essere legittima se fondata su differenze oggettive di comportamento processuale (es. rinuncia a mezzi di impugnazione, concordamento sulla pena, manifestazioni di resipiscenza)
- Per ottenere in cassazione il riesame del trattamento sanzionatorio è necessario proporre censure specifiche e fondate sulle ragioni che rendono la determinazione della pena illogica o non motivata; censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili
- Quando si chiede il riconoscimento delle attenuanti innominate conviene indicare e documentare elementi concreti (es. ravvedimento, condotta processuale, contesto personale) che permettano al giudice di valutare positivamente la richiesta
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