Cassazione Penale, Sentenza n. 38223/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per: 1) illegittima ricezione e mantenimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nonostante la sopravvenuta revoca del consenso da parte dell'imputato; 2) omissione della declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione previa retrodatazione del tempus commissi delicti a dicembre 2009; 3) rifiuto ingiustificato della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (art. 20-bis c.p.), nonostante richiesta in udienza e l'assenza di ostacoli concreti (tra cui l'estinzione di alcuni precedenti e la mancata recidiva dal 2017).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi due motivi: ha confermato che la rinuncia ai motivi e l'accordo in applicazione dell'art. 599-bis, una volta comunicati e ricevuti dalla Corte, sono in linea di massima irretrattili (salvo sopravvenienza di norma più favorevole), e ha ritenuto non attendibile il profilo prescrizionale ove il concordato abbia fatto decorrere la rinuncia ai motivi; ha anche osservato che, anche con diversa datazione del fatto, la prescrizione non sarebbe comunque intervenuta. Invece il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva motivato in modo meramente apparente il rifiuto della sostituzione della pena, dando rilievo ai precedenti penali senza valutare la loro estinzione per buon esito dell'affidamento in prova e senza considerare il lungo periodo senza nuovi reati, elementi che avrebbero potuto incidere sulla prognosi rieducativa. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla questione della sostituzione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per riesaminare, con piena cognizione e motivazione adeguata, la richiesta di pena sostitutiva; ha dichiarato irriformabile l'accertamento di responsabilità e inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
L'accordo tra difesa e Pubblico ministero in sede di impugnazione, con rinuncia ai motivi di impugnazione e proposta di misura sanzionatoria, è ricevuto dalla Corte e, una volta comunicata e ricevuta la rinuncia, assume carattere in generale irretrattilie; la revocabilità è limitata e ammissibile solo in casi eccezionali (p.es. sopravvenuta norma più favorevole).
Richiamato per analogia giurisprudenziale: la disciplina dell'applicazione della pena concordata conferma il principio dell'irretrattabilità della rinuncia ai motivi dopo la ratifica; orientamento estendibile al 'concordato in appello'.
Prevede nuove pene sostitutive applicabili per effetto della riforma; la Corte sottolinea che la richiesta dell'imputato per l'applicabilità delle nuove pene sostitutive deve essere formulata al più tardi in udienza d'appello e che il giudice d'appello deve esaminarla motivando adeguatamente.
Disciplina transitoria che impone al giudice d'appello di pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove pene sostitutive in base alla richiesta dell'imputato e al principio di retroattività della lex mitior.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Indica i criteri da valutare per la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva, l'idoneità a prevenire nuovi reati e l'assenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; il giudice deve svolgere una valutazione prognostica fondata sugli elementi dell'art. 133 c.p.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Elenca le condizioni ostative soggettive per l'applicazione delle pene sostitutive; dopo la riforma non si deve interpretare restrittivamente includendo i precedenti penali come motivo automatico di esclusione.
Fonte dei criteri per la valutazione della personalità e della pericolosità sociale del condannato; gli elementi ivi indicati (tra cui precedenti, condotta post delictum, ecc.) devono essere esaminati nel loro significato prognostico e non in modo meramente formale.
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Citato come limite positivo alle sostituzioni: condanne per reati richiamati dall'art. 4-bis possono costituire ostacolo; resta comunque il dovere di verifica caso per caso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti autorizzati dall'articolo.
Massime di principio
- L'accordo tra difesa e pubblico ministero in appello (art. 599-bis c.p.p.) e la conseguente rinuncia ai motivi, una volta comunicata alla Corte e ricevuta, sono in generale irretrattili: la revoca del consenso da parte dell'imputato è eccezionale e non efficace per sanare ogni vizio, salvo la sopravvenienza di norma più favorevole.
- La contestazione della prescrizione può essere preclusa se il convenuto ha rinunciato ai motivi di impugnazione con i quali si contestava la datazione del fatto; inoltre, la valutazione della prescrizione deve comunque tener conto della dinamica concreta della vicenda e degli effetti della recidiva qualificata sulla decorrenza.
- Per ottenere l'applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p., riforma 'Cartabia') in sede di appello, l'imputato deve formulare la richiesta almeno in udienza d'appello; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi e motivare adeguatamente la decisione.
- Il diniego della pena sostitutiva non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali: il giudice deve compiere una valutazione prognostica personalizzata, esaminando la natura, la significatività, la prossimità temporale e l'eventuale estinzione dei precedenti e il comportamento post delictum dell'imputato.
- Se la Corte di merito quantifica la pena in termini mitigati, deve essere coerente nel valutare gli stessi elementi favorevoli anche rispetto alla richiesta di pena sostitutiva; motivazioni contraddittorie o apparenti richiedono la rinnovazione del giudizio.
- In caso di vizi motivazionali sul rifiuto della sostituzione della pena, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame, confermando al contempo l'accertamento di responsabilità quando non viziato.
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