Sentenza del 20/11/2015 n. 23746 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2000 e 2001, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 fosse valido anche dopo il pagamento della sola prima rata e che le rate successive non versate potessero essere semplicemente riscosse separatamente. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il condono si perfezionasse soltanto con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le somme dovute e che le norme relative ad altri tipi di condono non fossero applicabili per analogia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Per l'IVA ha disapplicato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002, ritenendolo incompatibile con il diritto dell'Unione europea perché consentiva una rinuncia alle sanzioni lesiva della corretta riscossione dell'imposta. Per IRPEF e IRAP ha stabilito che il condono si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo, anche rateale, di tutte le somme dovute; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Definizione degli omessi e tardivi versamenti mediante pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni.
La norma è stata interpretata come condono clemenziale, perfezionabile solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate dovute. Per quanto riguarda l'IVA, è stata disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni riguardano forme diverse di condono, di natura premiale, e non possono essere applicate analogicamente al condono dell'art. 9-bis. In tali fattispecie l'omesso pagamento delle rate successive può non compromettere l'efficacia della definizione, ma questa regola non vale per l'art. 9-bis.
La CTR aveva ritenuto recuperabili mediante iscrizione a ruolo le rate successive non pagate, con sanzioni e interessi; tale impostazione è stata superata dalla Cassazione, che ha escluso il perfezionamento del condono in assenza del pagamento integrale.
La disposizione ha prorogato alcuni termini per effettuare versamenti utili al perfezionamento dei condoni, ma non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, relativo all'omesso pagamento di una rata successiva.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e art. 10 del Trattato CE
Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni possono essere incompatibili con il diritto dell'Unione europea. Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d'ufficio tale incompatibilità.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali occorre distinguere tra condoni premiali e condoni clemenziali: le regole previste per una categoria non possono essere automaticamente estese all'altra.
- Quando una norma di condono richiede il pagamento rateale di somme determinate, il beneficio si perfeziona, di regola, solo con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate, salvo una specifica disposizione contraria.
- Il pagamento della prima rata non è necessariamente sufficiente a consolidare il condono; l'omesso pagamento di una rata successiva può comportare il mancato perfezionamento dell'intera definizione.
- Le norme nazionali di condono relative all'IVA devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea: non possono legittimare una rinuncia alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni incompatibile con l'obbligo di effettività della riscossione.
- Le disposizioni eccezionali in materia di condono non sono normalmente suscettibili di applicazione analogica.
- Eventuali proroghe dei termini di pagamento producono effetti solo nei limiti e alle condizioni espressamente previste dalla normativa e non sanano automaticamente l'omesso pagamento di rate successive.
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