Cassazione Civile, Ordinanza n. 19705/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'imposta di registro emesso in relazione a una compravendita immobiliare. La venditrice impugna l'atto sostenendo, in primo luogo, che non le sarebbero stati notificati gli atti prodromici all'avviso, in particolare l'avviso di accesso all'immobile per la stima del valore; in secondo luogo, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'obbligato al tributo fosse solo l'acquirente. In appello invoca inoltre l'art. 1306, comma 2, c.c. per ottenere l'estensione a suo favore di una sentenza resa nei confronti dell'acquirente, che aveva parzialmente ridotto il valore accertato; lamenta anche il mancato rinvio per produrre l'attestazione di passaggio in giudicato di tale sentenza e la violazione dell'art. 324 c.p.c. La Corte di cassazione esamina l'unico motivo e lo ritiene infondato, osservando che la sentenza favorevole al coobbligato non era stata dimostrata come definitiva e che, in ogni caso, l'avviso di accesso è un'attività materiale preparatoria alla stima e non un atto impositivo autonomamente idoneo a imporre la notifica anche al venditore, ormai non più nella disponibilità del bene.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene non specifica la doglianza relativa alla definitività della sentenza resa nei confronti del coobbligato, poiché la ricorrente non ha contrastato l'accertamento della CTR circa l'indimostrato passaggio in giudicato; precisa inoltre che la semplice allegazione del giudicato, senza prova, non consente l'estensione degli effetti favorevoli ex art. 1306, comma 2, c.c. Quanto alla mancata notifica dell'avviso di accesso al venditore, la Corte afferma che il motivo è infondato e incoerente: il venditore, non essendo più nella disponibilità del bene, non aveva diritto a ricevere quell'atto, che è solo propedeutico alla stima e non integra un autonomo atto tributario. La censura sul diritto di difesa è ritenuta inconferente perché i precedenti richiamati riguardavano l'autonoma impugnabilità di atti impositivi, situazione non applicabile al mero accesso per stima. Non viene liquidata alcuna spesa perché l'Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente come base formale delle censure di violazione di legge, vizio motivazionale e omesso esame, ma la Corte non ravvisa fondamento nelle doglianze così articolate.
La sua violazione è dedotta per contestare la valutazione della CTR sulla sentenza resa nei confronti del coobbligato; la Corte rileva che la censura è non specifica e comunque non dimostra il giudicato della sentenza invocata.
L'estensione degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali presuppone la prova del passaggio in giudicato della decisione invocata; la mera allegazione del giudicato non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per il contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
artt. 16412/2007 e 5791/2008 Sez. U. Cass.
Sono evocati dalla ricorrente per sostenere il diritto di difesa in caso di mancata notifica dell'atto presupposto, ma la Corte ne esclude l'applicabilità perché riguardavano atti impositivi autonomamente impugnabili, non un'attività materiale preparatoria come l'accesso all'immobile.
Massime di principio
- Per ottenere l'estensione al coobbligato degli effetti favorevoli di una sentenza resa contro altro coobbligato, non basta allegare l'esistenza della decisione: occorre provarne il passaggio in giudicato.
- La deduzione di un giudicato favorevole privo di attestazione o di prova della definitività è inidonea a fondare l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c.
- Un atto meramente preparatorio e materiale, come l'accesso all'immobile finalizzato alla stima del valore, non ha autonoma natura impositiva e non richiede la notificazione anche al soggetto che non ha più la disponibilità del bene.
- Le regole elaborate per gli atti tributari autonomamente impugnabili, in tema di omessa notifica dell'atto presupposto, non si estendono automaticamente ad attività istruttorie o materiali prodromiche alla rettifica.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione di un punto decisivo accertato dal giudice di merito determina l'infondatezza del motivo.
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