Cassazione Civile, Ordinanza n. 35013/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2005-2006 emessi nei confronti di due società appartenenti allo stesso gruppo. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto solo in parte l'appello delle società, confermando in particolare: la validità formale della motivazione degli atti impositivi; la ripresa a tassazione di maggiori valori dei canoni di locazione, ritenuti antieconomici e privi di adeguata giustificazione; la ripresa per costi infragruppo per i quali non era stata provata l'inerenza; la ripresa relativa all'utilizzo in compensazione di perdite pregresse nell'ambito del consolidato fiscale nazionale. In cassazione le società hanno dedotto quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni di nullità/illegittimità degli avvisi per vizio motivazionale circa i canoni di locazione e per infondatezza della ripresa sulle perdite fiscali del consolidato; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla deducibilità dei canoni di locazione immobiliare e dei costi addebitati da consociate estere; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 4) ulteriore vizio di omessa pronuncia sulla questione delle perdite fiscali del consolidato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque deciso sui punti devoluti con statuizioni di merito che implicavano il rigetto delle eccezioni formali. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito conteneva una motivazione puntuale e articolata, ben superiore al minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era una "doppia conforme" e i ricorrenti non avevano assolto l'onere di indicare le divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con liquidazione in euro 15.000 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non vi è violazione se la decisione adottata contiene una statuizione implicita di rigetto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione inesistente/apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile nel caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La "doppia conforme" preclude il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi se non viene dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la sua violazione.
Richiamato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Esprime il principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato lesioni del diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette qualsiasi decisione su un capo di domanda o di eccezione; non ricorre quando la decisione di merito comporti implicitamente il rigetto della questione processuale o sostanziale prospettata.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera sinteticità, se la sentenza rende percepibile il fondamento della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di difetto motivazionale in materia tributaria non può essere accolta quando la sentenza di merito contenga una motivazione articolata e logicamente comprensibile, anche se non condivisa dalla parte soccombente.
- La ripresa fiscale per costi o componenti negativi è sostenibile quando il contribuente non fornisce prova dell'inerenza o di valide giustificazioni economiche delle operazioni contestate.
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