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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24949/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento Ici relativo all'anno 2002, emesso da un comune nei confronti di un consorzio universitario. In primo grado e in appello il consorzio ha ottenuto l'annullamento dell'atto, sulla base del riconoscimento dell'esenzione Ici ex art. 7, comma 1, lett. a), c) e i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ritenendo il consorzio collegato all'università e gli immobili destinati ad usi culturali. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 7, lett. a), sostenendo che consorzi e università non rientrerebbero nell'esenzione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 5-bis del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 7, lett. c), sostenendo che gli immobili del contribuente non rientrassero tra quelli agevolati per finalità culturali; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 11 del regolamento comunale, affermando che l'esenzione richiedesse la concreta natura non commerciale dell'attività svolta e, secondo il regolamento, anche il possesso degli immobili da parte dell'ente non commerciale, requisito che nel caso di specie sarebbe mancato.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha dato rilievo preliminare alla rinuncia al ricorso depositata dal comune, sottoscritta per adesione anche dal controricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio, idoneo a determinare l'estinzione del processo se notificato o comunicato nelle forme di legge; ha inoltre osservato che, in caso di rinuncia, non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese, valorizzando l'adesione del controricorrente alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma invocata dal comune per negare l'esenzione Ici al consorzio; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 5-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che gli immobili del consorzio non rientrassero tra quelli agevolati per finalità culturali; il merito non viene esaminato.

  • art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'esenzione Ici per immobili a destinazione culturale; la Corte non ne valuta l'applicazione nel merito.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "esenzione ai fini Ici a tutti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi"

    La Corte richiama il testo normativo come oggetto delle doglianze del ricorrente; precisa che il tema dell'estensione dell'esenzione e della rilevanza dell'attività concretamente svolta resta assorbito dalla rinuncia.

  • art. 11, regolamento del Comune di Cagliari adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 21 aprile 2004

    Norma regolamentare invocata dal comune per sostenere che l'esenzione richiedesse anche il possesso degli immobili da parte dell'ente non commerciale; non viene interpretata nel merito.

  • art. 59, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norma richiamata quale base del regolamento comunale sull'esenzione Ici; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, se effettuata nelle forme prescritte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Parametri formali di censura invocati per tutti i motivi di ricorso; non incidono sull'esito per effetto della rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che l'ulteriore importo del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002; richiamata per escluderne l'applicazione nel caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma ha natura ricettizia e produce effetti solo se notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto, determinando l'estinzione del giudizio.
  • Quando la rinuncia al ricorso è validamente proposta, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del processo, potendo compensare le spese in presenza di adesione della controparte.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non si applica al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Le questioni sostanziali poste con i motivi di ricorso restano assorbite e non vengono decise quando il ricorso viene ritualmente rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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