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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37590/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario avvisi di liquidazione relativi a imposte e tasse ipotecarie connessi all'aggiudicazione di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che l'intera procedura esecutiva, incluse le formalità finali, si svolgesse nell'interesse del creditore procedente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 d.P.R. 602/1973 e 11 d.lgs. 347/1990, sostenendo che l'esenzione tributaria prevista per le formalità ipotecarie riguarda solo quelle richieste dal concessionario della riscossione e non può estendersi, in via analogica, alle formalità ordinate dal giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 602/1973

    "richieste dal concessionario"; "in esenzione da ogni tributo e diritto"

    La norma agevolativa è di stretta interpretazione e l'esenzione opera solo quando le formalità ipotecarie o di cancellazione siano richieste dal concessionario della riscossione; non è applicabile alle formalità disposte d'ufficio dal giudice dell'esecuzione o comunque fuori dai casi espressamente previsti.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata nel medesimo quadro delle formalità esecutive e della riscossione, ma non è svolta una distinta interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 78 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.

  • art. 11 d.lgs. n. 347/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle imposte e tasse ipotecarie; la Corte ne trae conferma del quadro normativo invocato, ma fonda la decisione soprattutto sull'interpretazione restrittiva dell'art. 47 d.P.R. 602/1973.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel percorso processuale per la proposta del relatore e la trattazione camerale.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per evidenziare che la vendita forzata comporta la purgazione del bene espropriato dalle iscrizioni e trascrizioni gravanti.

  • Corte cost. n. 242 del 2017

    Richiamata per ribadire che le norme agevolative hanno carattere eccezionale e derogatorio, espressione della discrezionalità legislativa.

  • Cass. Sez. 6-5, ord. n. 14043 del 04/05/2022

    Richiamata come precedente conforme: l'esenzione prevista dall'art. 47 d.P.R. 602/1973 richiede che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione.

  • Cass. n. 18104 del 2021

    Richiamata per affermare che l'art. 47 d.P.R. 602/1973 è norma di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste da norme speciali vanno interpretate restrittivamente e non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • Quando una disposizione prevede l'esenzione per formalità "richieste dal concessionario", il beneficio non può essere riconosciuto se le formalità sono disposte dal giudice dell'esecuzione o comunque non originate dalla richiesta del soggetto indicato dalla legge.
  • In materia di riscossione coattiva, la purgazione del bene espropriato dalle formalità pregiudizievoli non comporta automaticamente l'esenzione da tributi ipotecari: occorre sempre verificare il presupposto legale specifico dell'agevolazione.
  • Se la causa è definibile sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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