Cassazione Civile, Ordinanza n. 16720/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario servizio)
La controversia
Una società, quale mandataria della società proprietaria del cavo danneggiato, conveniva in giudizio l’esecutrice materiale di lavori di scavo e la società committente dei lavori per ottenere il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento di un cavo interrato avvenuto durante gli scavi in una strada pubblica. In primo grado il giudice di pace condannava entrambe le convenute in solido. In appello, su impugnazione della committente, il Tribunale riformava la decisione e rigettava la domanda verso la committente, ritenendo non provata né una sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori né una colpa nella scelta dell’appaltatore. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e sostenendo che la responsabilità del committente per culpa in eligendo sarebbe configurabile per il solo fatto di avere affidato i lavori a un’impresa poi rivelatasi inidonea, senza necessità di provare direttive vincolanti o concreta ingerenza del committente; in sostanza, ha contestato il riparto dell’onere probatorio seguito dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale perché, in tema di appalto, la responsabilità del committente verso i terzi può configurarsi solo se l’opera sia stata affidata a impresa manifestamente inidonea oppure se il danno sia stato determinato da direttive rigide e inderogabili impartite dal committente all’appaltatore; si tratta di circostanze di fatto da provare da chi agisce in giudizio e insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. La Corte ha inoltre chiarito che la responsabilità ex art. 2049 c.c. è cosa diversa dalla culpa in eligendo, che si colloca nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; pertanto non opera alcuna presunzione a carico del committente e l’onere della prova grava integralmente sul danneggiato. Poiché la ricorrente non aveva dimostrato né l’inidoneità manifesta dell’appaltatore né specifiche direttive del committente, il rigetto della domanda verso la committente è stato confermato. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La culpa in eligendo del committente viene ricondotta alla responsabilità aquiliana generale; l’onere della prova dei relativi presupposti grava integralmente sul danneggiato.
La responsabilità del preponente è distinta dalla culpa in eligendo; non può essere automaticamente estesa al committente dell’appalto in mancanza dei presupposti specifici.
Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta rispettosa del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato rigettato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro di riferimento per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nell’appalto, il committente risponde dei danni arrecati a terzi dall’appaltatore solo se l’opera sia stata affidata a un’impresa manifestamente inidonea oppure se il committente abbia imposto all’esecutore direttive rigide e inderogabili causalmente efficienti nella produzione del danno.
- La culpa in eligendo del committente non opera come responsabilità oggettiva né come presunzione relativa: essa integra una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente pieno onere della prova in capo al danneggiato.
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. è concettualmente distinta dalla responsabilità per culpa in eligendo e non può essere automaticamente invocata per qualificare la posizione del committente nell’appalto.
- L’accertamento sulla concreta idoneità dell’impresa appaltatrice e sull’eventuale ingerenza del committente è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
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