Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento notificato dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2006, fondato su PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava alla società una sottofatturazione in 53 operazioni di permuta di autoveicoli: a fronte della vendita di veicoli nuovi, sarebbero stati attribuiti valori inferiori ai veicoli usati ricevuti in cambio, con successiva rivendita degli usati a una società montenegrina a valori ritenuti incongrui rispetto alle quotazioni Eurotax. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo che la documentazione extracontabile riguardasse solo due operazioni e che non vi fossero presunzioni gravi, precise e concordanti per sostenere l'accertamento analitico-induttivo. In appello l'Ufficio sosteneva che la CTR avesse erroneamente qualificato la pretesa fiscale come accertamento induttivo puro, anziché analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, e che avesse illegittimamente escluso rilevanza alla documentazione extracontabile. La società eccepiva anche la tardività dell'appello, deducendo che la consegna all'ufficio postale era avvenuta oltre il termine semestrale. La CTR ha respinto l'appello nel merito e lo ha anche dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, assumendo che anche un solo elemento indiziario, quale la documentazione extracontabile, possa integrare una presunzione grave e precisa; (2) violazione delle norme sulla notificazione e del principio di anticipazione degli effetti della notifica, censurando la declaratoria di tardività dell'appello e sostenendo che la spedizione fosse avvenuta entro il termine. La società ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che la sentenza impugnata fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: infondatezza nel merito dell'appello e inammissibilità per tardività. Ha quindi esaminato prioritariamente il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché l'Agenzia non aveva indicato in quale fase del giudizio di appello fossero state prodotte le ricevute postali né le aveva allegate al ricorso. Ha inoltre osservato che, in presenza di contestazione della tempestività del gravame, l'onere di dimostrare il rispetto del termine grava sull'appellante, onere non assolto nel caso concreto per mancanza della documentazione probatoria. Conseguentemente il secondo motivo è stato rigettato e il primo è rimasto assorbito, con definitiva conferma della sentenza della CTR. L'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base anche di elementi indiziari, purché valorizzati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiamati dalla giurisprudenza; nel caso concreto la censura sul punto è rimasta assorbita.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato dall'Ufficio e dalla contribuente per distinguere l'accertamento induttivo puro dall'accertamento analitico-induttivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda, con riferimento alla loro collocazione nel fascicolo e alla fase processuale di produzione, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come base del primo motivo per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 360, secondo comma, c.p.c.
richiamato come base del secondo motivo, concernente la pretesa violazione delle norme sulla notificazione e sul principio di anticipazione degli effetti della notifica.
invocato dall'Ufficio in relazione alla disciplina delle notificazioni e alla tempestività dell'appello.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma che impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.
citato dalla controricorrente per contestare la corretta sussunzione della censura processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione, poiché l'Agenzia delle entrate, quale amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito, è soccombente ma non tenuta all'ulteriore contributo unificato.
richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le rationes; se una sola di esse resiste, il ricorso è respinto o il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza se fonda la censura su documenti o atti del merito senza indicarne specificamente il contenuto rilevante, la fase processuale di produzione e la collocazione nel fascicolo, ovvero senza depositarli nei modi prescritti.
- In tema di tempestività dell'impugnazione, quando la controparte contesta il rispetto del termine, grava sull'appellante l'onere di dimostrare documentalmente la data utile di proposizione o spedizione del gravame.
- La documentazione extracontabile può costituire elemento indiziario valorizzabile nell'accertamento tributario, ma la censura di merito su tale profilo resta assorbita se il ricorso è respinto per un vizio processuale preliminare e autonomamente decisivo.
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