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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21733/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione relative a un terreno di proprietà privata sito nel Comune di Follonica, interessato da vincoli urbanistici e poi da destinazione a parcheggio pubblico nell'ambito di un progetto viario. Nel primo giudizio la Corte d'appello aveva ritenuto il terreno edificabile di fatto e aveva liquidato le indennità secondo criteri poi censurati in cassazione. Con una precedente decisione di legittimità il giudizio era stato cassato con rinvio per rideterminare le indennità secondo il valore venale del bene alla data del decreto di esproprio. Riassunto il giudizio dagli eredi dell'originario proprietario, la Corte d'appello aveva rideterminato le indennità e condannato il Comune alle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità del procedimento per avere la sentenza di rinvio ravvisato il giudicato interno sulla natura edificabile del terreno; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame e violazione dei criteri di stima, per non avere considerato il Programma di Fabbricazione del 1974 che destinava l'area a verde pubblico e viabilità; 3) violazione delle norme sul valore venale del bene per avere la sentenza considerato un momento successivo all'ablazione o comunque per avere mal valutato l'incidenza del vincolo idrogeologico; 4) omesso esame delle osservazioni del consulente di parte e adesione acritica alla CTU; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere posto a carico del Comune anche le spese del primo grado di merito nonostante il rinvio disposto dalla precedente cassazione solo quanto alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita nullità della notificazione, affermando la validità della notifica eseguita presso il procuratore della parte deceduta in base al principio di ultrattività del mandato e alla regola dell'art. 330 c.p.c. Quanto ai motivi di merito, ha stabilito che sulla qualificazione urbanistica del terreno si era formato giudicato interno, poiché il Comune non aveva impugnato il relativo capo della sentenza del 2005, limitandosi l'impugnazione precedente a contestare i criteri di calcolo del valore. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sul valore venale perché miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto e della stima compiuta dai giudici di merito, oltre a travisare la motivazione della sentenza di rinvio che aveva correttamente fatto riferimento alla situazione esistente alla data del decreto di esproprio. Infine, ha giudicato manifestamente infondata la censura sulle spese, precisando che il giudice di rinvio deve rinnovare integralmente la regolamentazione delle spese di merito, anche quando la cassazione sia stata solo parziale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del Comune alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore è valida, secondo il principio di ultrattività del mandato, anche se la parte è deceduta e l'evento non sia stato dichiarato o notificato.

  • art. 299 c.p.c.

    La conoscenza aliunde della morte della parte non incide sulla validità della notificazione eseguita presso il procuratore costituito.

  • art. 329 c.p.c.

    Il giudicato interno preclude la riesame dei capi della sentenza non specificamente impugnati.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    L'annullamento o la cassazione di una sentenza incide nei limiti del capo impugnato e delle statuizioni dipendenti.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura non può tradursi nella richiesta di una diversa valutazione del fatto o della stima già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una nuova valutazione del merito o travisa la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza per nullità del procedimento è infondata se il giudice applica correttamente il giudicato interno e il principio di diritto del rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito censurare con il vizio di omesso esame una mera critica alla valutazione delle prove e agli apprezzamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    Il valore dell'immobile espropriato va determinato secondo il valore venale del bene alla data dell'ablazione.

  • art. 5-bis, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359

    Richiamato come parametro invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che consenta di rimettere in discussione la stima di merito o la qualificazione ormai coperta da giudicato.

  • art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150

    Richiamato nel contenzioso per i criteri edificatori, ma la sua applicazione non può superare il giudicato sulla natura edificabile del terreno.

  • art. 4, ultimo comma, l. 28 gennaio 1977, n. 10

    Evocato per la nozione di area bianca priva di pianificazione urbanistica, ma la Corte ribadisce che la questione era ormai coperta da giudicato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolamentazione delle spese, senza deroga al principio di soccombenza nel caso concreto.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve provvedere anche sulla regolazione delle spese, rinnovandola integralmente quando la sentenza è cassata anche solo in parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito della parte già deceduta è valida quando operi l'ultrattività del mandato alla lite e la morte non sia stata dichiarata o notificata alle altre parti; la conoscenza aliunde dell'evento non incide sulla validità della notifica.
  • Il giudicato interno si forma su tutti i capi della sentenza non specificamente impugnati: se resta incontestato l'accertamento della natura edificabile di un suolo, tale qualificazione non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi o nel giudizio di rinvio.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può riesaminare solo i profili rimasti aperti; è preclusa ogni riapertura di questioni coperte da giudicato o estranee al perimetro del rinvio.
  • In materia di indennità di espropriazione, il valore venale del bene va determinato con riferimento alla situazione esistente alla data dell'ablazione; sono inammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino soltanto a una diversa stima di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione degli elementi di fatto.
  • In caso di cassazione, anche parziale, la disciplina delle spese del giudizio di merito deve essere integralmente rinnovata dal giudice di rinvio, perché l'annullamento si estende alle statuizioni sulle spese dipendenti dal capo cassato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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