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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21244/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il pagamento di quote di spese condominiali, sulla base della delibera assembleare di approvazione dei bilanci relativi a due annualità di gestione. In sede di opposizione, la condomina aveva chiesto in via principale la declaratoria di nullità della delibera per asserita non veridicità del bilancio; in via subordinata aveva dedotto la mancata contabilizzazione di alcuni versamenti da lei effettuati; in via riconvenzionale aveva chiesto comunque l’esonero dal pagamento delle spese di riscaldamento centralizzato, sostenendo di essersi distaccata dall’impianto. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo che i vizi dedotti integrassero, al più, annullabilità e che la relativa impugnazione non fosse stata tempestivamente proposta, oltre a ritenere corretta la contabilizzazione e la ripartizione delle spese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) omesso rilievo della nullità della delibera per illiceità dell’oggetto, con richiamo analogico ai principi del bilancio societario; 2) omesso esame di un versamento di euro 1.800,00 e motivazione apparente; 3) erronea imputazione dell’onere di impugnare le delibere che avevano negato l’esonero dalle spese di riscaldamento, nonché violazione delle regole sull’onere della prova in tema di distacco dall’impianto e di assenza di squilibrio termico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Sono stati dichiarati inammissibili i profili di omesso esame del fatto decisivo per la regola della doppia conforme e quelli sulla motivazione apparente, poiché la motivazione della sentenza di merito era stata ritenuta effettiva e coerente. Nel merito, la Corte ha escluso la nullità della delibera, qualificando le censure come attinenti a profili di annullabilità: la contestazione riguardava infatti la ripartizione concreta delle spese condominiali e la contabilizzazione dei versamenti, non un vizio rientrante nella residuale categoria delle nullità. Ha quindi applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può esaminare la nullità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione, mentre l’annullabilità può essere fatta valere solo con apposita domanda di annullamento proposta nei termini dell’art. 1137 c.c.; poiché nel caso concreto il termine era spirato da tempo, la domanda non era proponibile. È stato inoltre rilevato che il distacco dall’impianto centralizzato richiede la prova dell’assenza di squilibrio termico e di aggravio per gli altri condomini, prova che nel caso non risultava raggiunta. Il ricorso è stato integralmente rigettato, senza spese per mancata difesa dell’intimato, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Le delibere condominiali sono normalmente annullabili; l’impugnazione deve essere proposta nel termine perentorio previsto dalla norma e, in opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, l’annullabilità non può essere fatta valere solo in via di eccezione senza una specifica domanda di annullamento.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per distinguere tra nullità e annullabilità della delibera, ma la nullità è confinata a ipotesi residuali e non ricorre per le contestazioni sulla ripartizione concreta delle spese.

  • art. 1421 c.c.

    Consente il rilievo officioso della nullità, ma solo quando la deliberazione rientri effettivamente in tale categoria.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in via analogica rispetto al bilancio societario; la Corte non ha accolto tale estensione al rendiconto condominiale.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure sull’apprezzamento della prova sono state respinte, poiché la motivazione di merito era congrua e non meramente apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la censura non è stata ritenuta fondata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva un percorso argomentativo effettivo e coerente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze di omesso esame del fatto decisivo sono state dichiarate inammissibili per la regola della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame non è deducibile se non si indicano ragioni differenti poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato e di esonero dalle relative spese.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di ripartizione delle spese condominiali e al distacco dall’impianto centralizzato.

  • art. 1104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di partecipazione alle spese e prova dell’insussistenza di aggravi per gli altri condomini.

  • art. 1138, comma 4, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • Sez. U, sent. n. 9839/2021

    Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che la nullità della delibera condominiale è ipotesi residuale; le delibere sulla ripartizione concreta delle spese sono invece annullabili, e l’annullabilità deve essere fatta valere con domanda nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nel condominio, la nullità della deliberazione assembleare è ipotesi eccezionale e residuale; le contestazioni sulla ripartizione concreta delle spese o sulla loro contabilizzazione integrano normalmente annullabilità, non nullità.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può scrutinare d’ufficio la nullità della delibera posta a base del credito, ma l’annullabilità può essere fatta valere solo con specifica domanda di annullamento proposta nel termine perentorio dell’art. 1137 c.c.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e il ricorrente non indichi specifiche divergenze tra le due decisioni di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non basta il dissenso della parte sulla valutazione delle prove se la sentenza di merito contiene una ratio decidendi effettiva e coerente.
  • Chi invoca l’esonero dalle spese di riscaldamento per distacco dall’impianto centralizzato deve provare che il distacco non determina squilibrio termico né aggravi per gli altri condomini.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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