Sentenza del 02/08/2024 n. 21923 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della C.T.R. Campania n. 103/20/2021, che aveva confermato il rigetto del ricorso deciso dalla C.T.P. di Napoli con sentenza n. 6016/2019. Hanno denunciato la violazione dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 e la falsa applicazione degli artt. 2495 e 2312 c.c. e dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973: benché la società fosse stata cancellata nel 2015 e l’avviso fosse stato emesso e notificato nel 2018, l’atto relativo a riprese IVA, interessi e sanzioni per il 2013 era stato notificato agli eredi del socio accomandatario e liquidatore deceduto, anziché alla società. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: nel quinquennio dalla richiesta di cancellazione, ai fini fiscali la società resta destinataria degli atti e il decesso del liquidatore non trasferisce automaticamente agli eredi la rappresentanza sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso di accertamento. La notifica agli eredi era nulla e inidonea a raggiungere il proprio scopo, perché l’atto riguardava debiti della società e gli eredi non ne erano rappresentanti né erano subentrati automaticamente nella posizione del liquidatore; nel quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, l’atto doveva essere notificato alla società, presso il suo domicilio fiscale, oppure secondo le modalità alternative previste per le persone giuridiche. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall' art. 28 , comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi -implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall' art. 2495 , comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso
Per gli atti tributari, l’estinzione della società cancellata è differita di cinque anni dalla richiesta di cancellazione. In tale periodo la società rimane il soggetto destinatario degli atti fiscali; la rappresentanza permane in capo al liquidatore, non ai soci o agli eredi di un liquidatore deceduto.
Art. 60, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973
Veniva, dunque, in auge, nella specie, l'obbligo - invero disatteso - di notificazione dell'atto impositivo presso il domicilio fiscale dell'ente ex art. 60 , comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 .
Finché opera il differimento quinquennale dell’estinzione ai fini fiscali, la notifica dell’atto impositivo va indirizzata alla società presso il suo domicilio fiscale, non agli eredi del suo ex rappresentante.
Art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 263/2005
Ciò non escludeva, tra l'altro, la possibilità, prevista dall' art. 145 , comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis al caso di specie), di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta.
La notificazione alla persona giuridica può essere effettuata, in alternativa a quella presso la sede, alla persona fisica che la rappresenta. Nel caso concreto, tuttavia, il rappresentante era deceduto e gli eredi non ne avevano automaticamente assunto la rappresentanza.
Art. 2284 c.c., richiamato dall’art. 2315 c.c.
Trova, d'altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel "tipo" Sas, la disciplina fissata dall' art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l' art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale "Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano".
La morte del socio non comporta l’automatico ingresso degli eredi nella società o l’acquisizione della sua carica e dei relativi poteri: salvo diverse previsioni, gli altri soci liquidano la quota, oppure possono sciogliere la società o proseguirla con gli eredi, se questi acconsentono.
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese da meno di cinque anni, il differimento previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 mantiene la società come destinataria degli atti tributari relativi a quel periodo, anche se sul piano ordinario la cancellazione ne avrebbe determinato l’estinzione.
- La morte dell’amministratore o liquidatore non trasferisce automaticamente agli eredi la rappresentanza della società né li rende interlocutori legittimati a ricevere atti fiscali intestati all’ente. La successione nella quota o nella carica dipende dalle regole societarie applicabili e dagli eventuali adempimenti dei soci.
- Una notifica diretta a un soggetto privo di collegamento giuridico con il destinatario effettivo dell’atto può essere nulla e inidonea a raggiungere il proprio scopo; non basta che il destinatario sia erede del precedente rappresentante.
- Prima di notificare atti tributari dopo la cancellazione di una società, occorre verificare la data della richiesta di cancellazione, il periodo quinquennale e chi abbia, al momento della notifica, i poteri di rappresentanza dell’ente.
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