Cassazione Penale, Sentenza n. 3681/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (carcere per Lupoi e arresti domiciliari per Salerno) contestando la sussistenza di gravi indizi per il reato di intestazione fittizia di beni (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 c.p.) in relazione alla compravendita del ristorante "La Taverna del Pirata". Le difese sostenevano che la scrittura privata fosse soggetta a condizione sospensiva per il rilascio di autorizzazioni amministrative, che l'effetto traslativo non fosse immediato, che vi fossero pagamenti tracciabili e motivazioni legittime per la successiva stipula del rogito, nonché che mancassero elementi oggettivi e soggettivi per ritenere la partecipazione occultata di Lupoi o la finalità elusiva rispetto alle misure di prevenzione patrimoniali e al riciclaggio.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame sia l'ordinanza cautelare del GIP del 21/09/2020, ordinando la remissione in libertà immediata di Salerno e Lupoi se non detenuti per altra causa. Come motivazione principale la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha modificato la ricostruzione fattuale iniziale formulata dal pubblico ministero (congetturalmente rimodulando ruoli e finalità) e ha valorizzato valutazioni fortemente congetturali, mentre mancava un quadro indiziario solido e grave sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato. La Corte ha inoltre ricordato il divieto per il giudice del riesame di procedere a modificazioni fattuali non precedute da nuova richiesta del PM o da modifica formale dell'imputazione.
Norme richiamate
artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen.
Il giudice ha richiamato la necessità di accertare con adeguata gravità indiziaria sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) e ha osservato che, sebbene detto reato sia istantaneo a effetti permanenti, non può essere desunto da ricostruzioni congetturali o da mere presunzioni sulla base di atti preliminari senza prova della finalità elusiva.
artt. 1463 e 1465 cod. civ.
Le norme sul contratto a prestazioni corrispettive e sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta sono state richiamate dalle difese per sostenere che la scrittura privata fosse condizionata e quindi non avesse effetto traslativo immediato; la Corte ha ritenuto che la sussistenza di condizioni sospensive o clausole che rimandano l'effetto traslativo indebolisce l'assunto di intestazione fittizia, richiedendo valutazioni probatorie adeguate.
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria conseguenti all'ordine di remissione in libertà.
Giurisprudenza
Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011 (Scaccia) e Sez.2. n. 35356 del 26/05/2010 (Susco)
Principi richiamati secondo cui il giudice del riesame non può sostituire o integrare i fatti posti a fondamento della misura cautelare con ricostruzioni autonome: eventuali modifiche fattuali devono essere prima vagliate e formulate dal PM.
Massime di principio
- Il giudice del riesame non può modificare la struttura fattuale dell'accusa: non è consentito rimodulare i ruoli o la finalità del fatto originario per supplire a carenze probatorie senza che il PM formuli una nuova imputazione o richieda nuovamente la misura.
- Per integrare il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) occorrono indizi gravi, precisi e concordanti sia sul piano oggettivo (effettivo occultamento della proprietà) sia su quello soggettivo (finalità elusiva): atti preliminari condizionati o pagamenti tracciabili possono contrastare l'ipotesi delittuosa.
- La presenza di clausole sospensive o condizioni per il rilascio di autorizzazioni amministrative nel preliminare di compravendita può rendere dubbia l'immediatezza dell'effetto traslativo e dunque indebolire la tesi dell'intestazione fittizia, richiedendo indagini e prove puntuali sulle reali intenzioni delle parti.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede un chiaro nesso causale e non può essere semplicemente presunta dalla partecipazione passata a reati collegati: la connessione tra l'operazione economica e l'infiltrazione mafiosa deve emergere da specifici elementi di fatto.
- Valutazioni congetturali o basate su presunzioni generiche non sono sufficienti a sorreggere misure cautelari personali o patrimoniali; il possesso di indizi incerti impone il rigetto della misura o, se adottata, la sua caduta in sede di gravame.
- Se emergono elementi nuovi o difformi rispetto all'impostazione accusatoria originaria, il corretto procedimento è che il PM riformuli l'imputazione o chieda nuovamente la misura tenendo conto dei nuovi fatti, e non che il giudice del riesame proceda autonomamente a una ricostruzione alternativa.
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