Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24192/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 16/08/2021 dal G.I.P. di Sciacca per il reato di tentato omicidio (artt. 56, 575, 577 c.p.). Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e mancato esame della richiesta di accertamento della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.), invocando anche garanzie processuali riconnesse agli artt. 125, comma 3 c.p.p. e 111 Cost.; (2) omissione di considerare che l'azione era avvenuta in stato di difesa da un'offesa ingiusta e mancata valutazione dell'istituto dell'eccesso colposo in legittima difesa (art. 55 c.p.).

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione adeguata e che, alla luce delle risultanze investigative (dichiarazioni di testi, dichiarazioni di parenti, documentazione medica), sussistesse un grave quadro indiziario per tentato omicidio pluriaggravato da premeditazione e futili motivi. La ricostruzione dei fatti del giudice di merito (aggressione con coltello, animus necandi, vittima disarmata) è risultata inconciliabile con la legittima difesa o con l'eccesso colposo; pertanto le doglianze difensive sono incompatibili con la ratio decidendi. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e si dispone trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina il riesame delle misure cautelari; quadro procedurale usato per impugnare la custodia cautelare.

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla figura del tentativo: il fatto era configurato come tentato omicidio poiché l'evento morte non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

  • art. 575 c.p.

    Norma che punisce l'omicidio; richiamata in relazione al tentativo (art. 56) per qualificare il reato contestato.

  • art. 577, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.

    Aggravanti invocate: premeditazione e futili motivi, ritenute applicabili sulla base della ricostruzione fattuale e delle dichiarazioni testimoniali.

  • art. 52 c.p.

    Norma sulla legittima difesa: la Corte ha ritenuto che i fatti ricostruiti dal giudice di merito non fossero compatibili con la sussistenza della legittima difesa.

  • art. 55 c.p.

    Norma sull'eccesso colposo in legittima difesa: la Corte ha ritenuto inapplicabile tale istituto alla luce della dinamica e delle prove, che non supportavano la tesi difensiva.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali e motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente considerato gli elementi rilevanti.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i doveri motivazionali del giudice del riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma sull'impugnazione e sui vizi di motivazione: la Corte ha ricordato che l'omesso esame espresso di un motivo non è automaticamente vizio quando il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione amministrativa relativa agli adempimenti presso l'istituto penitenziario: la Corte ha disposto l'inoltro del provvedimento al Direttore dell'istituto.

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare il giudice valuta la sussistenza di gravi indizi e la compatibilità delle allegazioni difensive con le risultanze investigative: mere affermazioni difensive sulla legittima difesa non bastano se contrastano con testimonianze e documentazione.
  • L'omesso esame espresso di un motivo di impugnazione non costituisce automaticamente vizio quando il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la logica e le premesse della decisione.
  • Per far valere la legittima difesa o l'eccesso colposo in fase cautelare è necessario offrire elementi concreti che rendano plausibile la situazione di pericolo concreto e imminente; prove testimoniali e documentali che descrivono un'aggressione preordinata indeboliscono tali tesi.
  • L'applicazione di aggravanti (premeditazione, futili motivi) rafforza il quadro indiziario e giustifica la conferma della custodia cautelare quando le risultanze sono coerenti e convergenti.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare deve mirare a dimostrare l'incompatibilità logica tra le conclusioni del giudice e le prove disponibili; altrimenti il vizio di motivazione non è sussistente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.