Cassazione Penale, Sentenza n. 8783/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che, in sede di opposizione alla confisca cd. estesa, ha confermato la confisca di alcuni beni intestati a D'Amaro Rossella e Paludi Romina e quote societarie/autovetture. I motivi principali: (1) la riabilitazione di Paludi Giuseppe (febbraio 2017) impedirebbe l'applicazione della confisca estesa perché attesterebbe l'assenza di pericolosità sociale e la confisca avrebbe natura sanzionatoria; (2) censura della ricostruzione della sproporzione tra redditi e investimenti: la consulenza di parte avrebbe dimostrato una sproporzione inferiore o la capacità autonoma di reddito di D'Amaro e Paludi Romina (titolari apparenti), e quindi la confisca sarebbe ingiustificata o eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Motivazione sintetica: (a) la confisca cd. estesa (art. 240-bis c.p.) ha natura di misura di sicurezza/ablazione non sanzionatoria e quindi la riabilitazione non ostacola la sua applicazione; (b) l'intervento ablativo va circoscritto temporalmente alle acquisizioni 'ragionevolmente' prossime alla consumazione dei reati-presupposto: nel caso le acquisizioni contestate (anni 1998 e 2002) risultano temporalmente compatibili con i reati commessi nel 1997-1998; (c) la valutazione della sproporzione tra redditi e acquisizioni è questione di fatto e di merito: la Corte d'Appello ha esaminato le deduzioni difensive e la consulenza di parte, ritenendole insufficienti a provare autonomia reddituale o lecita provenienza dei beni; (d) Cassazione non ammette la rivalutazione del parametro di sproporzione ex novo (secondo motivo in pratica inammissibile); (e) i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la "confisca estesa" come misura ablativa ancorata alla condanna per reati-spia; è interpretata come misura di sicurezza/recupero patrimoniale e non come effetto penale della condanna, perciò non è impedita da una successiva riabilitazione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. legge 7 agosto 1992, n. 356)
Testo normativo storico richiamato a fondamento della confisca estesa: la giurisprudenza lo considera comparabile alle misure di prevenzione patrimoniali e delimita l'ablazione alla "ragionevolezza temporale" rispetto ai reati-spia.
art. 178 cod. pen. (riabilitazione)
Regola la riabilitazione che estingue gli effetti penali della condanna; tuttavia la Corte ha distinto gli "effetti penali" dalle misure di sicurezza/ablative come la confisca estesa, che non rientrano negli "effetti penali" esclusi dalla riabilitazione.
art. 676 e art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Norme processuali relative alla confisca e alle opposizioni esecutive (richiamate nella fase di esecuzione e opposizione in sede di merito); la decisione impugnata è stata adottata nell'ambito di tali procedure.
art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia, confisca di prevenzione)
Richiamata in dottrina e giurisprudenza come misura affine alla confisca estesa: anche per la confisca di prevenzione vale il criterio della "ragionevolezza temporale" e della sproporzione tra redditi e patrimonio.
Massime di principio
- La riabilitazione dell'autore della condanna non impedisce automaticamente l'applicazione della confisca estesa: quest'ultima è qualificata come misura di sicurezza/ablazione non come effetto penale della condanna.
- Per disporre la confisca estesa occorre dimostrare la sproporzione tra redditi (o capacità reddituale al momento dell'acquisto) e valore degli investimenti; tale valutazione è essenzialmente di merito e la Cassazione censura solo vizi di diritto o di motivazione non adeguata.
- Non possono essere valorizzate per giustificare acquisti prove di reddito o capacità patrimoniale emerse in epoca successiva all'acquisto: il confronto deve essere parametrato al momento del singolo investimento.
- La "ragionevolezza temporale" tra commissione dei reati-presupposto e acquisizione dei beni è requisito cruciale: acquisti temporalmente prossimi ai reati rafforzano la presunzione di provenienza illecita.
- La prova dell'autonoma capacità di reddito di terzi intestatari (eventuali prestanome) deve essere concreta e documentata; deduzioni generiche o consulenze speculative possono essere ritenute insufficienti dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentita la semplice rivalutazione dei fatti o del calcolo della sproporzione: il gravame deve evidenziare un vizio giuridico o un'insufficiente motivazione del giudice di merito.
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