Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per atti sessuali commessi con una persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni (figlia della sua convivente), articolando sette motivi: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al consenso della persona offesa; 3) carenza probatoria circa l'abuso di poteri dell'imputato; 4) contestazione dell'attendibilità della minore, con richiamo alla messaggistica come non probatoria di sudditanza; 5) violazione della legge penale per aver punito un rapporto consensuale tra maggiorenne e minorenne ultrasedicenne in assenza di abuso di posizione; 6) mancato riconoscimento della diminuzione per minore gravità per la scarsa invasività e breve durata della relazione; 7) mancata applicazione della speciale attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto che: l'avviso ex art. 415-bis conteneva una sommaria enunciazione delle contestazioni sufficiente a non determinare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio; la qualificazione dell'accusa poteva precisarsi nella richiesta di rinvio senza che ciò comportasse la nullità automática; la valutazione dell'elemento dell'abuso dei poteri (ex art. 609-quater, comma 2 c.p.) è suffragata da elementi concreti (ruolo di convivente, messaggistica, elementi raccolti all'esame immediato) e dalla rigorosa verifica della credibilità della persona offesa; la deposizione della vittima, se adeguatamente valutata e supportata da riscontri, può essere decisiva; il diniego della diminuente per minore gravità è giustificato dalla natura reiterata e dalla relazione amorosa che indica prevaricazione; quindi la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
L'avviso di conclusione delle indagini deve contenere una sommaria enunciazione del fatto e delle norme ritenute violate; non è necessaria in tale atto la precisione che si richiede nella richiesta di rinvio a giudizio, per cui una successiva precisazione non determina automaticamente la nullità
art. 416 c.p.p.
Disciplina la richiesta di rinvio a giudizio; la richiesta deve contenere l'enunciazione chiara e precisa del fatto e delle circostanze rilevanti, così da potersi cristallizzare l'imputazione al momento del promovimento dell'azione penale
art. 417 c.p.p.
Collegata al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio e agli oneri formali del pubblico ministero nella promozione dell'azione penale
art. 375, comma 3 c.p.p.
Prevede l'invito a presentarsi per l'interrogatorio in caso di richiesta da parte dell'indagato; rilevante nella valutazione della correttezza delle formalità procedurali prima della richiesta di rinvio
art. 179 c.p.p., comma 1
Prevede la nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio per inosservanza delle norme relative all'iniziativa del pubblico ministero; la Corte ha escluso l'applicazione al caso concreto perché l'avviso era sufficientemente descrittivo
art. 81 c.p.
Riguarda la continuazione e concorso di reati; citato in relazione alla ricostruzione e riqualificazione delle contestazioni e al cumulo/continuazione di condanne
art. 609-quater c.p., comma 2
Sanziona gli atti sessuali con persona che ha compiuto sedici anni quando il fatto è commesso da chi, in ragione della convivenza o di rapporto di cura/affidamento, abusa dei poteri connessi alla propria posizione; la Corte ha ritenuto integrato l'abuso di posizione anche per il convivente che assume ruolo para-parentale
art. 600-bis c.p., comma 2
Richiamato nella ricostruzione originaria delle contestazioni (corruzione di minorenne) ma la vicenda è stata poi riqualificata alla fattispecie di cui all'art. 609-quater
art. 609-bis c.p.
Norma sulla violenza sessuale; la Corte distingue questo reato dall'ipotesi contestata (609-quater), sottolineando che qui non si tratta di violenza ma di abuso dei poteri in rapporto di convivenza
art. 62-bis c.p.
Consente al giudice di tenere conto della riparazione del danno e della condotta processuale nell'individuazione della pena; la Corte d'appello ha valorizzato questi elementi per contenere la pena entro i limiti minimi
art. 609-quater c.p., comma 4
Prevede la diminuente per minore gravità; la Corte ha spiegato che tale attenuante richiede una valutazione globale e non è riconosciuta se sussiste almeno un elemento di conclamata gravità, come ripetizione, durata o rapporto amoroso indicativo di prevaricazione
Massime di principio
- La mera differenza di qualificazione tra avviso ex art. 415-bis e successiva richiesta di rinvio non comporta automaticamente nullità: l'avviso richiede solo una sommaria enunciazione e l'accusa può precisarsi nella fase di richiesta di rinvio se gli elementi essenziali erano già delineati
- Nel reato di atti sessuali con persona ultrasedicenne (art. 609-quater, comma 2) il consenso della vittima può essere viziato dall'abuso dei poteri collegati alla posizione dell'agente (convivente, figura para-parentale, tutore, ecc.); la convivenza e il ruolo di riferimento sono fattori valutabili come fonte di soggezione
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se centralI e singole, possono sufficienza a fondare la condanna se il giudice del merito effettua una verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca e se sussistono riscontri probatori (es. messaggistica, rilevazioni immediate)
- La qualificazione della gravità del fatto e l'eventuale riconoscimento della diminuente per minore gravità richiedono una valutazione complessiva: relazioni continuative, elementi di ripetizione, sfruttamento della posizione di fiducia o prevaricazione ostano al riconoscimento della diminuzione
- La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito salvo profili di illogicità, manifesta contraddittorietà o violazioni di legge nella motivazione; le contestazioni che richiedono una rivalutazione degli elementi di fatto sono in genere inammissibili in sede di legittimità
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