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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per atti sessuali commessi con una persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni (figlia della sua convivente), articolando sette motivi: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al consenso della persona offesa; 3) carenza probatoria circa l'abuso di poteri dell'imputato; 4) contestazione dell'attendibilità della minore, con richiamo alla messaggistica come non probatoria di sudditanza; 5) violazione della legge penale per aver punito un rapporto consensuale tra maggiorenne e minorenne ultrasedicenne in assenza di abuso di posizione; 6) mancato riconoscimento della diminuzione per minore gravità per la scarsa invasività e breve durata della relazione; 7) mancata applicazione della speciale attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto che: l'avviso ex art. 415-bis conteneva una sommaria enunciazione delle contestazioni sufficiente a non determinare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio; la qualificazione dell'accusa poteva precisarsi nella richiesta di rinvio senza che ciò comportasse la nullità automática; la valutazione dell'elemento dell'abuso dei poteri (ex art. 609-quater, comma 2 c.p.) è suffragata da elementi concreti (ruolo di convivente, messaggistica, elementi raccolti all'esame immediato) e dalla rigorosa verifica della credibilità della persona offesa; la deposizione della vittima, se adeguatamente valutata e supportata da riscontri, può essere decisiva; il diniego della diminuente per minore gravità è giustificato dalla natura reiterata e dalla relazione amorosa che indica prevaricazione; quindi la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini deve contenere una sommaria enunciazione del fatto e delle norme ritenute violate; non è necessaria in tale atto la precisione che si richiede nella richiesta di rinvio a giudizio, per cui una successiva precisazione non determina automaticamente la nullità

  • art. 416 c.p.p.

    Disciplina la richiesta di rinvio a giudizio; la richiesta deve contenere l'enunciazione chiara e precisa del fatto e delle circostanze rilevanti, così da potersi cristallizzare l'imputazione al momento del promovimento dell'azione penale

  • art. 417 c.p.p.

    Collegata al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio e agli oneri formali del pubblico ministero nella promozione dell'azione penale

  • art. 375, comma 3 c.p.p.

    Prevede l'invito a presentarsi per l'interrogatorio in caso di richiesta da parte dell'indagato; rilevante nella valutazione della correttezza delle formalità procedurali prima della richiesta di rinvio

  • art. 179 c.p.p., comma 1

    Prevede la nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio per inosservanza delle norme relative all'iniziativa del pubblico ministero; la Corte ha escluso l'applicazione al caso concreto perché l'avviso era sufficientemente descrittivo

  • art. 81 c.p.

    Riguarda la continuazione e concorso di reati; citato in relazione alla ricostruzione e riqualificazione delle contestazioni e al cumulo/continuazione di condanne

  • art. 609-quater c.p., comma 2

    Sanziona gli atti sessuali con persona che ha compiuto sedici anni quando il fatto è commesso da chi, in ragione della convivenza o di rapporto di cura/affidamento, abusa dei poteri connessi alla propria posizione; la Corte ha ritenuto integrato l'abuso di posizione anche per il convivente che assume ruolo para-parentale

  • art. 600-bis c.p., comma 2

    Richiamato nella ricostruzione originaria delle contestazioni (corruzione di minorenne) ma la vicenda è stata poi riqualificata alla fattispecie di cui all'art. 609-quater

  • art. 609-bis c.p.

    Norma sulla violenza sessuale; la Corte distingue questo reato dall'ipotesi contestata (609-quater), sottolineando che qui non si tratta di violenza ma di abuso dei poteri in rapporto di convivenza

  • art. 62-bis c.p.

    Consente al giudice di tenere conto della riparazione del danno e della condotta processuale nell'individuazione della pena; la Corte d'appello ha valorizzato questi elementi per contenere la pena entro i limiti minimi

  • art. 609-quater c.p., comma 4

    Prevede la diminuente per minore gravità; la Corte ha spiegato che tale attenuante richiede una valutazione globale e non è riconosciuta se sussiste almeno un elemento di conclamata gravità, come ripetizione, durata o rapporto amoroso indicativo di prevaricazione

Massime di principio

  • La mera differenza di qualificazione tra avviso ex art. 415-bis e successiva richiesta di rinvio non comporta automaticamente nullità: l'avviso richiede solo una sommaria enunciazione e l'accusa può precisarsi nella fase di richiesta di rinvio se gli elementi essenziali erano già delineati
  • Nel reato di atti sessuali con persona ultrasedicenne (art. 609-quater, comma 2) il consenso della vittima può essere viziato dall'abuso dei poteri collegati alla posizione dell'agente (convivente, figura para-parentale, tutore, ecc.); la convivenza e il ruolo di riferimento sono fattori valutabili come fonte di soggezione
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se centralI e singole, possono sufficienza a fondare la condanna se il giudice del merito effettua una verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca e se sussistono riscontri probatori (es. messaggistica, rilevazioni immediate)
  • La qualificazione della gravità del fatto e l'eventuale riconoscimento della diminuente per minore gravità richiedono una valutazione complessiva: relazioni continuative, elementi di ripetizione, sfruttamento della posizione di fiducia o prevaricazione ostano al riconoscimento della diminuzione
  • La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito salvo profili di illogicità, manifesta contraddittorietà o violazioni di legge nella motivazione; le contestazioni che richiedono una rivalutazione degli elementi di fatto sono in genere inammissibili in sede di legittimità

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