Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Angelo impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 257, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 (omessa caratterizzazione/bonifica con conseguente inquinamento delle acque), denunciando: 1) erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello per carenza di specificità; 2) vizi nella valutazione della prova e travisamento della qualificazione giuridica dei fatti; 3) mancata valutazione della sopravvenuta causa di non punibilità ex art. 242 d.lgs. 152/2006 per attività di bonifica poste in essere; 4) vizi di motivazione e nullità formali, nonché errata subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di interventi che l'imputato non poteva più eseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante questo contenesse censure specifiche e critiche dirette alla motivazione di primo grado (richiamando documenti e corrispondenza). Accolta questa doglianza, sono state assorbite le altre. Dal riesame è risultato poi che il termine di prescrizione di 5 anni era già decorso (reato consumato il 28/04/2016, prescrizione al 28/04/2021) senza cause sospensive; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata perché il reato è estinto per prescrizione. La cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza sul profilo penale e ha rinviato, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 2
Norma che incrimina il mancato avvio delle attività di caratterizzazione/bonifica con conseguente immissione/inquinamento; era il capo di imputazione a carico dell'imputato.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 242
Richiamata dalla difesa come possibile causa di non punibilità per l'esecuzione di attività di bonifica sopravvenute; la questione è stata sollevata ma non decisiva dopo l'accoglimento del motivo sull'ammissibilità e la contestuale valutazione della prescrizione.
codice di procedura penale, art. 581, lett. a) e d)
Regole sull'atto di appello e sulla specificità delle censure: la Corte d'appello ha errato nel ritenere l'appello aspecifico nonostante contenesse critiche dirette alla motivazione di primo grado; la Cassazione richiama la riforma e la giurisprudenza che definiscono i requisiti di specificità.
codice di procedura penale, art. 591
Norma relativa agli effetti dell'appello e ai limiti del sindacato: richiamata nel contesto dell'esame della inammissibilità dell'appello.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 55
Riferimento alla riformulazione dell'art. 581 c.p.p. e ai parametri di specificità dell'atto di appello che la Corte di cassazione usa per valutare la correttezza della pronuncia di inammissibilità.
codice penale, artt. 157 e 161
Norme usate per il calcolo del termine di prescrizione: combinato disposto ha portato alla conclusione che il termine quinquennale decorreva dal 28/04/2016 e si è estinto il 28/04/2021.
Richiamato dalla difesa in relazione a contestazioni sul beneficio della sospensione condizionale della pena; la questione è stata assorbita dall'annullamento per prescrizione.
codice di procedura penale, art. 129
Citato tra le doglianze formali e di nullità dell'atto, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo e dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della corte territoriale richiede attento esame: se l'atto di appello contesta specificamente la motivazione di primo grado e richiama elementi documentali e critiche articolate, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per aspecificità. La Cassazione controlla che siano soddisfatti i requisiti di specificità previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- Se l'annullamento dell'appello per presunte ragioni formali viene accolto in cassazione, ciò può comportare il riesame (anche indiretto) di questioni sostanziali; tuttavia, la Suprema Corte può rilevare d'ufficio e decidere questioni processuali sopravvenute, come la prescrizione.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alla data di consumazione indicata in atto e alle eventuali cause sospensive/interruttive: se è decorso il termine previsto prima della pronuncia, il reato si estingue anche se la condanna di merito era stata confermata in appello.
- La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione estingue la responsabilità penale ma non impedisce la tutela civilistica: i profili di responsabilità civile possono essere devoluti al giudice civile competente, come disposto dalla cassazione.
- Se il ricorrente invoca una causa di non punibilità per attività di bonifica (art. 242 d.lgs. 152/2006), è importante documentare in modo completo tempi, atti amministrativi e contatti con autorità pubbliche per dimostrare l'effettiva idoneità e la tempestività delle attività poste in essere; diversamente, tale questione rischia di non superare il vaglio probatorio.
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