Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione dei crediti IVA, sostenendo che le prove dimostravano crediti "non spettanti" e non "inesistenti"; (2) vizio di motivazione circa la valutazione del ruolo dell'imputato nella frode, il travisamento delle chat e la violazione della presunzione di non colpevolezza; (3) vizio di motivazione per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito secondo cui i crediti IVA erano "inesistenti", artificiosamente creati dalle cartiere senza corrispondenza con operazioni commerciali, e ha ritenuto che la difesa non avesse prodotto elementi idonei a dimostrare l'esecuzione dei controlli automatizzati contemplati dalle norme (art. 36‑bis, art. 36‑ter e art. 54‑bis o loro analoghi), né elementi tali da smontare la qualificazione dei crediti come inesistenti. Sui profili relativi alle chat e al ruolo del ricorrente la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di fatto proprie del merito e non sindacabili in cassazione salvo manifesta irragionevolezza; ha condiviso la valutazione che il ricorrente fosse il "braccio operativo" degli ideatori della frode e che avesse partecipato agli utili. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione che le attenuanti generiche fossero soltanto equivalenti e non prevalenti rispetto alla recidiva, in mancanza di elementi più pregnanti (ad es. tentativo di risarcimento). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; per il resto resta confermata la riforma operata dalla Corte d'appello di Milano (la decisione impugnata rimane efficace).
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma penale relativa alle frodi fiscali oggetto del procedimento; applicata per le condotte contestate relative all'utilizzo di crediti IVA inesistenti
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997
Distinzione tra crediti "inesistenti" e "non spettanti"; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato l'operatività dei controlli automatizzati richiesti dalla norma per qualificare diversamente i crediti
art. 36‑bis D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come procedura di controllo automatizzato per correggere errori materiali e determinare non spettanze; la Corte ha chiarito che elementi documentali indicati dalla difesa non erano idonei a mostrare che tali controlli fossero stati o potessero essere eseguiti
art. 36‑ter D.P.R. n. 600 del 1973
Controllo formale sulla corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione; richiamato per spiegare la natura dei controlli amministrativi e perché la difesa non ha provato la loro esecuzione
art. 54‑bis D.P.R. n. 633 del 1972
Controllo automatizzato specifico in materia IVA; citato per definire l'ambito dei controlli che avrebbero potuto rilevare differenze e per spiegare perché gli elementi offerti dalla difesa non bastavano
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone al ricorrente l'onere di sostenere le spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per la condanna alle spese
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione e all'irrogazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende, valutata in via equitativa
Massime di principio
- La qualificazione tra crediti IVA "inesistenti" e "non spettanti" è essenziale: per difendersi è necessario fornire elementi concreti e documentali che dimostrino l'esistenza del presupposto costitutivo del credito o l'effettiva esecuzione dei controlli automatizzati; mere deduzioni o raffronti non sono sufficienti.
- Le valutazioni probatorie su messaggi intercettati, chat e ruoli operativi sono valutazioni di fatto proprie del giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione, salvo motivazioni manifestamente illogiche o irragionevoli; occorre quindi nella prima fase del processo produrre elementi che contestino puntualmente l'interpretazione data dal giudice.
- Per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche su una recidiva specifica è necessario dimostrare circostanze particolarmente pregnanti (ad es. tentativo concreto e documentato di risarcimento del danno, rilevante contributo alla ricostruzione della verità) che giustifichino la prevalenza; mere affermazioni non bastano.
- La difesa dovrebbe documentare tempestivamente l'avvenuto svolgimento di eventuali controlli automatizzati o l'assenza di possibilità di tali controlli, fornendo riferimenti tecnici e documentali specifici, perché l'assenza di questa documentazione indebolisce la tesi difensiva sulla non sussistenza dell'inesistenza del credito.
- La presentazione di un ricorso di cassazione che ripropone le stesse doglianze già valutate e motivate negativamente dai giudici di merito rischia di essere dichiarata inammissibile e di comportare condanna alle spese e somme per la Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare la strategia processuale e l'apporto di nuovi elementi probatori prima di proporre ricorso.
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