Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Magno Antonio, nella qualità di legale rappresentante della società Cantiere Nautico Magno S.r.l., era stato condannato dal Tribunale di Lecce (sent. 25/11/2020) e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce (18/10/2021) a sei mesi di arresto e € 18.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, per interventi edilizi su area demaniale marittima in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Con ricorso per cassazione il difensore ha censurato: 1) l'erronea applicazione della norma e la mancata valutazione della tipicità della condotta, sostenendo che le opere (tendostruttura da 76,25 mq, prefabbricato da 12 mq e 8 colonnine) erano amovibili/precarie e quindi non integravano il reato edilizio e che per le colonnine era stato prodotto un progetto in sanatoria; 2) la non adeguatezza della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.); 3) violazione del divieto di ne bis in idem, perché parte delle opere sarebbero state già oggetto del procedimento R.G.N.R. 1337/2013 conclusosi con sentenza di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui le opere non erano riconducibili a mera precarietà, desumendone invece stabilità e ingombro duraturo (rilievi fotografici, accertamenti del 2010, deposizioni). Ha escluso rilevanza della sola concessione per occupazione demaniale e ha ritenuto non provata la sanatoria delle colonnine. Sul secondo motivo ha richiamato il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e la legittima esclusione delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi idonei; la pena è stata ritenuta congrua. Sul terzo motivo ha spiegato che il ne bis in idem richiede identità di tempo, luogo e persone e che il procedimento precedente riguardava manufatti diversi; quindi nessuna violazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese di procedimento e il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)
Norma utilizzata per contestare il reato edilizio commesso per interventi non autorizzati: la Corte ha ritenuto applicabile la norma ai manufatti realizzati, nonostante la tesi difensiva della loro precarietà
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma riferita alla tutela paesaggistica: la Corte ha ritenuto integrato il reato per interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
codice penale, art. 62-bis
Rinvio al principio che, dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti per mancanza di elementi positivi
codice penale, art. 133
Parametri per la determinazione della pena: citato per sottolineare la discrezionalità motivata del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio
codice penale, art. 132
Richiama il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena e l'obbligo di motivazione
codice di procedura penale, art. 649
Norma processuale citata nella censura, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa a violazioni procedurali
codice penale, art. 157
Norma relativa al ne bis in idem richiamata nella doglianza; la Corte ha chiarito che per il divieto è necessaria identità di fatto con medesime condizioni di tempo, luogo e persone
codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Richiamato per dichiarare inammissibili anche i motivi aggiunti in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per imporre il pagamento di € 3.000,00
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Citate per escludere che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come presupposto per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione degli accertamenti di fatto: i motivi che si limitano a chiedere diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili
- La precarietà di un manufatto si valuta sulla sua intrinseca natura e funzione: non basta l'intenzione del costruttore o l'uso temporaneo dichiarato; vanno considerati elementi materiali, documentali e probatori (foto, rilevamenti, dichiarazioni) per escludere la stabilità
- La concessione demaniale per occupazione non autorizza automaticamente l'esecuzione di opere edilizie; la sanatoria estingue il reato solo se esiste un provvedimento efficace e specificamente riferibile alle opere
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. servono elementi positivi e non è più sufficiente l'assenza di precedenti: il giudice può motivare legittimamente l'esclusione
- Il divieto di ne bis in idem richiede identità di fatto intesa come coincidenza delle condizioni di tempo, luogo e persone; procedimenti anteriori su manufatti diversi o su episodi diversi possono non impedire una nuova condanna
- Le spese del procedimento e somme a favore della Cassa delle ammende possono essere ordinate quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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