Sentenza n. 186/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza -OMISSIS- del 07/04/2020, Prot. -OMISSIS- /2020 e notificata a mezzo posta Prot. -OMISSIS-/20 in data 17/04/2020, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti l’immediata sospensione dei lavori dell’attività di lottizzazione abusiva (?) sul terreno di cui al Fg -OMISSIS- particella -OMISSIS- in assenza di permesso di costruire, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sospensione immediata dei lavori e dell’attività di lottizzazione abusiva, adottata ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale adottata dopo un sopralluogo che aveva accertato, su terreni ricadenti in parte in zona agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica e in parte in zona soggetta a piano di recupero urbanistico, la presenza di più manufatti abusivi a destinazione residenziale, alcuni realizzati in epoca antecedente e uno ancora in corso di realizzazione. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione, in assenza di ragioni di urgenza. Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento e falsa ed erronea presupposizione, sostenendo l’insussistenza degli elementi della lottizzazione abusiva materiale e rilevando che parte degli interventi ricadeva in area B26 destinata a piano di recupero urbanistico. Il terzo motivo deduceva il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. I ricorrenti richiamavano inoltre il legittimo affidamento derivante dal tempo trascorso dalla realizzazione di alcuni manufatti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso la violazione della partecipazione procedimentale, osservando che il provvedimento di sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva non ha soltanto funzione cautelare, ma introduce il procedimento sanzionatorio e consente agli interessati, entro il termine di 90 giorni, di dimostrare la cessazione dell’attività o la sussistenza di altre ipotesi giustificative; l’effetto sanzionatorio si produce solo allo spirare di tale termine, sicché il meccanismo assolve sostanzialmente a una funzione equivalente a quella degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990. Ha poi ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come lottizzazione abusiva, in ragione della pluralità di manufatti abusivi oggettivamente riconducibili alla destinazione residenziale e della lesione della riserva di pianificazione comunale. La presenza di edificazione abusiva in area agricola e in area soggetta a piano di recupero era idonea a compromettere anche la futura pianificazione di recupero e i relativi meccanismi di compensazione. È stata giudicata irrilevante l’epoca risalente di realizzazione di alcuni manufatti, poiché essi restavano abusivi. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, mentre l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e alla salvaguardia del potere pianificatorio è stato considerato intrinseco alla fattispecie. È stato escluso anche il legittimo affidamento, poiché l’edificazione era stata realizzata nella consapevolezza dell’assenza del titolo edilizio. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
La disciplina della partecipazione non è stata ritenuta violata, poiché il procedimento introdotto dalla sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva consente agli interessati di far valere le proprie ragioni entro 90 giorni, prima della produzione dell’effetto sanzionatorio.
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante l’esposizione dei fatti accertati e delle ragioni della riconduzione della fattispecie alla lottizzazione abusiva.
La pluralità di manufatti abusivi a destinazione residenziale, inseriti in un contesto di edificazione abusiva e idonei a comprimere la riserva comunale di pianificazione, giustifica l’intervento repressivo per lottizzazione abusiva; l’epoca di realizzazione dei manufatti non incide sulla loro abusività.
La causa è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva prevista dall’art. 30 del d.P.R. 380/2001, oltre ad avere funzione cautelare, introduce il procedimento sanzionatorio e, consentendo agli interessati di dimostrare entro 90 giorni la cessazione dell’attività o la sussistenza di ipotesi giustificative, assolve sostanzialmente alla funzione partecipativa degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.
- La lottizzazione abusiva materiale può essere ravvisata nella pluralità di manufatti abusivi a destinazione residenziale quando l’intervento complessivo sia idoneo a compromettere la riserva di pianificazione spettante al Comune, anche se gli immobili insistono su zone urbanistiche differenti o in parte soggette a piano di recupero.
- Ai fini della qualificazione della lottizzazione abusiva, l’epoca risalente di realizzazione dei manufatti non elimina l’abusività delle opere né impedisce l’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dall’art. 30 del d.P.R. 380/2001.
- Nel procedimento repressivo della lottizzazione abusiva, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e alla salvaguardia dell’integrità del potere pianificatorio comunale è intrinseco alla violazione accertata e può ritenersi adeguatamente motivato attraverso il richiamo coerente ai fatti e alla compromissione della pianificazione.
- Non sussiste un legittimo affidamento tutelabile rispetto alla conservazione di manufatti realizzati consapevolmente in assenza di titolo edilizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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