Sentenza n. 5022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11927 del 18 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del transito nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità, nonché atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente, giudicato dalla Commissione medica ospedaliera permanentemente non idoneo al servizio nei ruoli della Polizia di Stato ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell’Amministrazione civile senza uso delle armi, aveva presentato istanza di transito ai sensi del d.P.R. n. 339/1982. L’Amministrazione lo aveva collocato in aspettativa speciale, ma il Consiglio di amministrazione aveva espresso parere contrario e il Ministero aveva successivamente respinto l’istanza, richiamando elementi di natura penale ritenuti incompatibili con le funzioni dell’Amministrazione civile. Il dipendente aveva impugnato tali atti e anche il successivo decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità. Il TAR aveva annullato gli atti relativi al diniego di transito per difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale, respingendo il ricorso contro la dispensa. In appello sono stati dedotti, tra gli altri, la formazione del silenzio-assenso per decorso del termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982, la natura perentoria del termine, l’avvenuta consumazione del potere amministrativo e la permanenza dei presupposti sanitari per il reimpiego. L’appellante ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al transito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha escluso la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’appellante conservava interesse a ottenere una pronuncia sulla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di transito. Ha dichiarato inammissibile l’azione di accertamento del diritto al transito, rilevando che la posizione del dipendente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo: anche se l’attività amministrativa è vincolata, il potere esercitato è autoritativo e persegue direttamente finalità pubbliche. Ha invece accolto l’azione di annullamento. L’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 prevede che l’Amministrazione destinataria dell’istanza debba pronunciarsi entro 150 giorni e che, in mancanza, l’istanza si intenda accolta. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui il silenzio-assenso può formarsi anche quando sussistano eventuali condizioni sostanziali ostative all’accoglimento, purché l’istanza sia giuridicamente configurabile e corredata degli elementi essenziali necessari alla valutazione amministrativa. In tali casi il silenzio-assenso, una volta formato, potrà essere illegittimo e rimosso mediante autotutela o impugnazione; non è invece inesistente. Nel caso concreto, l’istanza era stata presentata tempestivamente e il verbale della Commissione medica attestava la reimpiegabilità del dipendente. Poiché il Ministero aveva provveduto solo il 12 febbraio 2025, ben oltre i 150 giorni dal ricevimento dell’istanza dell’11 luglio 2023, il silenzio-assenso si era formato. Sono stati quindi annullati il diniego di transito e gli atti impugnati nel secondo ricorso; è stato confermato, con diversa motivazione, l’accoglimento del primo ricorso. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Il decorso di 150 giorni dal ricevimento dell’istanza determina il silenzio-assenso, purché la domanda sia tempestiva, giuridicamente configurabile e corredata degli elementi essenziali necessari alla valutazione amministrativa.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
È stato richiamato dall’Amministrazione quale parametro relativo al possesso delle qualità morali e di condotta per l’assunzione presso amministrazioni competenti in materia di sicurezza; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
La Sezione ha richiamato la disposizione per motivare il rinvio alla propria precedente sentenza n. 1140 del 2026, non ravvisando ragioni per discostarsene.
art. 21, comma 1, l. n. 241/1990
Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
Il riferimento è utilizzato per distinguere le domande carenti degli elementi essenziali, rispetto alle quali il silenzio-assenso non si forma, dalle domande complete ma eventualmente non conformi nel merito alla legge, sulle quali il silenzio-assenso può comunque formarsi.
Costituisce la base normativa dell’istanza di transito del personale permanentemente non idoneo al servizio d’istituto ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali civili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali particolari dell’appellante.
Massime di principio
- Quando una norma prevede che l’Amministrazione debba pronunciarsi entro un termine e che, in mancanza, l’istanza si intenda accolta, il silenzio-assenso si forma allo scadere del termine se la domanda è tempestiva, giuridicamente configurabile e corredata degli elementi essenziali necessari all’istruttoria.
- Il silenzio-assenso può formarsi anche su un’istanza sostanzialmente non conforme alla legge: in tal caso si configura un provvedimento tacito di accoglimento eventualmente illegittimo, soggetto ad autotutela o a impugnazione, non un’inesistenza del titolo.
- Il silenzio-assenso non si forma quando manca il modello normativo astratto, l’istanza è radicalmente inconfigurabile oppure la domanda non contiene la documentazione essenziale che consenta all’Amministrazione di svolgere la valutazione richiesta.
- Anche quando l’attività amministrativa è vincolata sotto il profilo valutativo o tecnico, la posizione del privato è di interesse legittimo se il potere esercitato è autoritativo e la disciplina persegue direttamente un interesse pubblico; ne consegue l’inammissibilità dell’azione diretta all’accertamento di un diritto soggettivo al provvedimento.
- La formazione del silenzio-assenso mantiene l’interesse del privato a impugnare il successivo provvedimento espresso tardivo, anche se l’Amministrazione abbia medio tempore adottato atti di reintegrazione o di modifica della posizione di servizio, quando la controversia riguarda l’accertamento degli effetti già prodotti dal silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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