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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11756/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione della somma di euro 14.900 in contanti e di un orologio Rolex, beni confiscati a seguito della condanna di Gulluni Domenico per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo carenza motivazionale: i beni erano stati rinvenuti nell'abitazione della ricorrente durante perquisizione (6/10/2022); il contante sarebbe riconducibile al padre Mullari Domenico (titolare del conto da cui risultavano prelievi) e l'orologio sarebbe di proprietà della ricorrente, mentre l'imputato Gulluni non dimorava né frequentava stabilmente quell'immobile. La difesa chiedeva che tali elementi giustificassero la restituzione perché mancava prova della riconducibilità dei beni a Gulluni Domenico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione: per l'orologio il verbale di perquisizione rilevava il rinvenimento nella stanza in uso alla moglie di Gulluni (Tutino Sara), circostanza ritenuta idonea a ricondurre il bene alla sfera familiare del condannato e ad applicare la presunzione di accumulazione illecita ex art. 240‑bis c.p.; per la somma di euro 14.900 il Tribunale ha ritenuto insufficienti le prove offerte (l'estratto conto evidenziava prelievi per complessivi 5.840 euro, non giustificanti la somma più elevata trovata, e mancavano spiegazioni plausibili sulla custodia del denaro nell'abitazione), per cui le allegazioni difensive non superavano la presunzione di provenienza illecita. La Corte ha precisato che il ricorso mirava a contestare valutazioni di merito e di fatto, non rilevanti in cassazione in materia di misure reali; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    imposto l'obbligo di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale non fosse inesistente o meramente apparente perché indicava elementi fattuali valorizzati e le ragioni del rigetto

  • art. 546 cod. proc. pen.

    riferimento alle ragioni di ammissibilità del ricorso per cassazione; le censure mosse risultano in realtà confluite in contestazioni di merito non sindacabili in questa sede

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma collegata alla confisca nei reati in materia di stupefacenti; la sentenza di condanna faceva riferimento a questa disposizione e ciò ha contribuito a fondare la misura ablativa

  • art. 322‑bis cod. proc. pen.

    norma relativa al sequestro finalizzato alla confisca; richiamata nel contesto delle ordinanze impugnate

  • art. 240‑bis cod. pen.

    consente la confisca anche di beni intestati al coniuge quando sussiste la presunzione di accumulazione illecita del nucleo familiare; qui è stata ritenuta applicabile al bene rinvenuto nella stanza della moglie del condannato

  • art. 325 cod. proc. pen.

    stabilisce che contro le ordinanze rese ai sensi degli artt. 322‑bis e 324 c.p.p. il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite di ammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale

    richiamata in tema di applicazione di sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) quando il ricorso è inammissibile senza colpa grave della parte

Massime di principio

  • In tema di restituzione di beni sequestrati e sottoposti a confisca non definitivamente irrevocabile, il giudice dell'appello cautelare può riesaminare il provvedimento di sequestro e valutare la riconducibilità dei beni all'imputato o al nucleo familiare.
  • La presenza di beni nella casa della moglie o di altri componenti del nucleo familiare può fondare l'applicazione dell'art. 240‑bis c.p. e la presunzione di accumulazione illecita riferibile al nucleo familiare, salvo prova contraria adeguata e precisa.
  • Per superare la presunzione di provenienza illecita del denaro contante è necessario fornire documentazione probatoria solida e coerente (estratti conto, movimenti che giustifichino importi, spiegazioni plausibili sulla custodia dei risparmi); semplici dichiarazioni o incongruenze documentali non sono generalmente sufficienti.
  • In sede di cassazione avverso ordinanze in materia di misure reali la valutazione non può trasformarsi in un sindacato di merito sui fatti: sono ammissibili censure di violazione di legge o di mancanza assoluta di motivazione, non semplici contestazioni delle conclusioni probatorie del giudice di merito.
  • La mancata congruenza tra importi documentati (es. prelievi bancari) e il denaro rinvenuto può essere valutata sfavorevolmente dal giudice; chi chiede la restituzione deve anticipare e dimostrare la causa lecita della differenza.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e, in casi non gravemente colposi ma meritevoli di sanzione, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

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