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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21401/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano del tutto generiche e aspecifiche, non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenziando precise lacune argomentative o illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. La vicenda riguarda la cessione di sostanza stupefacente a una donna successivamente deceduta; all'imputato erano contestati i reati di cessione di droga in lieve entità e di morte come conseguenza di altro delitto. Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato assolto ex art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che non conosceva i farmaci assunti dalla donna né il fatto che avesse assunto alcol; 2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non deducibili in cassazione, perché non indicavano specifici passaggi illogici o carenze motivazionali della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione richiamata quale base della condanna per cessione di sostanza stupefacente in lieve entità.

  • art. 586 c.p.

    Disposizione richiamata quale titolo di reato per la morte della persona offesa conseguente alla cessione della sostanza stupefacente.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa come parametro per ottenere l'assoluzione in presenza di dubbio, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per applicarlo, poiché il motivo era generico.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata ritenuta non specificamente argomentata.

  • art. 591 c.p.p.

    Norma non espressamente citata nel testo trascritto, ma il dispositivo di inammissibilità comporta la conseguenza processuale tipica dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a riproporre una tesi alternativa a quella accolta dai giudici di merito senza indicare specifiche carenze logiche o argomentative della motivazione impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione deve confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata e individuare i passaggi effettivamente viziati; la mera dissociazione dalla valutazione di merito non integra un motivo deducibile in cassazione.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 530, comma 2, c.p.p. non può fondarsi su enunciazioni astratte o su deduzioni fattuali generiche, ma richiede una critica specifica della tenuta dimostrativa del compendio probatorio.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche non può essere utilmente denunciato con affermazioni meramente assertive, se non accompagnate da puntuali contestazioni della motivazione della sentenza di merito.
  • Un ricorso per cassazione privo di specificità è inammissibile e determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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