Cassazione Civile, Ordinanza n. 01633/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, dopo aver agito in primo grado contro una banca e contro la Banca d’Italia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una segnalazione in centrale rischi ritenuta illegittima e per illecito trattamento dei dati personali, si è vista accogliere dalla banca la domanda riconvenzionale relativa alle anticipazioni eseguite a seguito dello sconto di cambiali. In appello la società ha contestato, per quanto ancora rilevante in cassazione, il fondamento della riconvenzionale sostenendo di avere estinto il debito cambiario mediante pagamento effettuato con assegni consegnati all’ufficiale giudiziario incaricato del protesto, con conseguente effetto liberatorio verso la banca e conseguente irrilevanza dell’azione causale ex art. 66 legge cambiaria. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre violazioni di legge: errata applicazione delle norme sulla legge cambiaria e sulla l. n. 349 del 1973 quanto all’efficacia liberatoria del pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario; errata applicazione delle norme in tema di prova dell’estinzione del debito, sostenendo che il possesso delle cambiali da parte della debitrice dimostrasse il pagamento; errata applicazione dell’art. 66 legge cambiaria, per insussistenza dei presupposti dell’azione causale derivante dal contratto di sconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che, nelle obbligazioni pecuniarie, l’effetto liberatorio si produce con il pagamento in moneta o con modalità legalmente equivalenti che attribuiscano al creditore la concreta disponibilità della somma; la semplice consegna di assegni bancari all’ufficiale giudiziario non ha effetto liberatorio, salvo specifica autorizzazione del creditore o previsione di legge. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato che non era stata consegnata alcuna somma in pagamento delle cambiali, ma solo assegni bancari intestati all’ufficiale giudiziario, il quale poi se ne era appropriato illecitamente; la restituzione delle cambiali alla debitrice da parte del pubblico ufficiale non poteva quindi pregiudicare la banca creditrice. Per effetto del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 51, 68 e 71 legge camb.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’effetto liberatorio del pagamento eseguito a mani dell’ufficiale incaricato del protesto; la Corte ne esclude l’applicazione nel senso invocato, poiché presuppongono un pagamento effettivo e non la mera consegna di assegni bancari.
artt. 4 e 9 L. n. 349 del 1973
La disciplina sui protesti è letta come riferita al pagamento in moneta ricevuto dal pubblico ufficiale; non legittima il pagamento liberatorio mediante assegni bancari consegnati all’ufficiale.
art. 45 legge camb.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il possesso dei titoli da parte della debitrice dimostrerebbe l’estinzione del debito; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la restituzione dei titoli da parte dell’ufficiale giudiziario sia stata illecita e non idonea a provare l’avvenuto pagamento.
Invocato come norma sulla prova dell’estinzione del debito, ma non ritenuto dirimente in presenza dell’accertamento che il pagamento non era stato eseguito in modo liberatorio.
Richiamato in tema di onere della prova dell’estinzione del debito; la Corte valorizza l’accertamento di fatto del giudice di merito secondo cui il pagamento non era avvenuto.
Invocati per presumere l’estinzione dal possesso dei titoli; la Corte esclude che tale circostanza, nel contesto fattuale accertato, sia sufficiente a dimostrare il pagamento.
art. 66 legge camb.
La Corte non accoglie la censura sulla riconvenzionale fondata sul contratto di sconto, ritenendo che la doglianza fosse comunque superata dall’insussistenza dell’allegato pagamento liberatorio delle cambiali.
Richiamato in via analogica per evidenziare che il versamento all’ufficiale giudiziario ha effetto liberatorio solo se avviene con consegna della somma da lui legittimato a ricevere e con incarico di consegnarla al creditore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni pecuniarie l’effetto liberatorio si produce con la consegna della moneta o con modalità di pagamento che attribuiscano al creditore la concreta disponibilità giuridica della somma; la semplice consegna di un assegno bancario non estingue il debito, salvo diversa previsione di legge o autorizzazione del creditore.
- Il pagamento effettuato a mani di un pubblico ufficiale incaricato di ricevere il denaro ha effetto liberatorio solo se il pubblico ufficiale riceve effettivamente somme di denaro nell’ambito dei poteri conferitigli; la mera consegna di titoli di credito al medesimo non equivale a pagamento verso il creditore.
- La restituzione al debitore dei titoli non pagati da parte del pubblico ufficiale, quando sia avvenuta in modo illecito o in assenza di un effettivo pagamento, non produce effetto liberatorio né può essere opposta al creditore originario.
- Ai fini dell’estinzione del debito, il possesso dei titoli da parte del debitore non costituisce di per sé prova sufficiente quando il giudice di merito abbia accertato che il pagamento non è avvenuto secondo le modalità idonee a estinguere l’obbligazione.
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