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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23295/2021 del 23/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto edilizio relativo a un immobile denominato "ex palace". La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo delle opere eseguite; la società committente proponeva opposizione contestando l'esistenza e l'entità del credito, sostenendo che il contratto prevedesse un prezzo complessivo onnicomprensivo e che, detratto quanto già pagato e gli importi anticipati a terzi per lavori o forniture, residuasse addirittura un proprio credito per compensazione. Deduceva inoltre ritardi, mancato completamento di lavori e vizi dell'opera. In primo grado il Tribunale qualificava il contratto come appalto a misura, quantificava il valore delle opere mediante CTU, escludeva alcune decurtazioni e dichiarava inammissibili le domande dell'appaltatrice di interessi anatocistici e rivalutazione monetaria perché nuove rispetto al monitorio. In appello la decisione veniva in parte riformata con riconoscimento dell'IVA; la Corte confermava però la qualificazione del contratto a misura e l'inammissibilità delle domande ulteriori dell'appaltatrice. Nel ricorso principale la società appaltatrice censurava l'inammissibilità delle domande su interessi anatocistici e rivalutazione, sostenendo che l'opposizione con domanda riconvenzionale avesse ampliato il thema decidendum e le consentisse la reconventio reconventionis. Nel ricorso incidentale la società committente deduceva: errata qualificazione del contratto come a misura anziché a forfait ex art. 1657 c.c.; ultrapetizione per avere il giudice rideterminato i prezzi sulla base di CTU; nullità/inutilizzabilità della consulenza per uso di documenti prodotti tardivamente; ultrapetizione sulla liquidazione dell'IVA. La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, affermando che interessi anatocistici e rivalutazione richiedono domanda autonoma e non dipendono dalla riconvenzionale dell'opponente; che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito era incensurabile perché sorretta da motivazione plausibile; che la CTU poteva essere percipiente e acquisire documenti relativi a fatti accessori necessari alla quantificazione; e che non vi era ultrapetizione quanto all'IVA perché la domanda era già compresa nel monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva sostanzialmente riconosciuto un credito residuo all'appaltatrice, rideterminato il dovuto sulla base della consulenza tecnica e accolto la voce IVA, ma aveva dichiarato inammissibili le domande nuove su interessi anatocistici e rivalutazione. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura in cassazione deve investire specifiche violazioni processuali o di diritto; non è ammessa una mera richiesta di nuova interpretazione del contratto senza denunciare i canoni ermeneutici violati o l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché la consulenza e la liquidazione erano funzionali alla quantificazione del credito azionato.

  • art. 1283 c.c.

    L'anatocismo postula una specifica domanda autonoma del creditore, distinta dalla domanda di riconoscimento degli interessi principali.

  • art. 1657 c.c.

    Nel giudizio di legittimità non è censurabile la qualificazione del contratto se il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura del testo negoziale senza denunciare la violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 183 c.p.c.

    Le domande nuove formulate fuori dai limiti consentiti dalle preclusioni processuali sono inammissibili se non dipendono dalla domanda riconvenzionale avversaria.

  • art. 184 c.p.c.

    Il richiamo alla disciplina delle preclusioni istruttorie non impedisce la consulenza tecnica quando essa sia diretta alla sola quantificazione di fatti già allegati e non contestati.

  • art. 194 c.p.c.

    Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire elementi necessari a rispondere ai quesiti anche da documenti non prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori, tecnici e strumentali alla risposta al quesito.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove e degli elementi acquisiti dal CTU resta rimessa al giudice di merito nei limiti del contraddittorio e delle allegazioni di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione degli elementi istruttori non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica è un mezzo ausiliario del giudice e non può sostituire l'onere probatorio della parte sui fatti costitutivi della domanda.

  • art. 62 c.p.c.

    L'ausiliario può compiere attività tecniche necessarie nei limiti del quesito, senza acquisire prove dei fatti principali non allegati.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur assumendo posizione sostanziale di attore, può proporre domande ulteriori solo se l'opponente abbia introdotto una riconvenzionale che lo ponga in posizione processuale di convenuto; tuttavia le domande ulteriori devono essere effettivamente dipendenti dal titolo dedotto in causa o dalla riconvenzionale avversaria.
  • Gli interessi anatocistici e la rivalutazione monetaria non si presumono come accessori automatici della pretesa principale, ma richiedono una domanda specifica e autonoma; non basta che il convenuto abbia sollevato eccezioni o domande di compensazione.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera contrapposizione di una lettura alternativa plausibile.
  • In materia di appalto, se il prezzo è ricostruito come prezzo a misura, è legittimo procedere alla quantificazione dell'opera tramite consulenza tecnica anche di tipo percipiente, purché la consulenza resti strumentale all'accertamento di elementi tecnici relativi a fatti già allegati e non contestati.
  • Il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire documenti non ritualmente prodotti quando essi servano soltanto a rispondere ai quesiti su fatti accessori e tecnici; non può invece supplire alla mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice liquida il credito entro il perimetro della domanda monitoria e dei suoi accessori, anche se utilizza una quantificazione diversa da quella indicata nella fattura o nel decreto ingiuntivo, purché il petitum sostanziale non venga ampliato oltre quanto richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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