Cassazione Penale, Sentenza n. 50777/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 (realizzazione, in difformità del permesso di costruire, di cinque vani/accessi e mutamento di destinazione d'uso con suddivisione in ambienti residenziali dotati di impianti igienici). L'imputata deduceva, con cinque motivi: a) primi quattro motivi congiunti: vizio di motivazione, violazione del principio del dubbio ragionevole, mancata assunzione di prova decisiva (rifiuto della Corte d'appello di rinnovare l'istruttoria mediante audizione del tecnico ing. Nocera) e presunta errata applicazione degli artt. 110 c.p. e 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; l'imputata sosteneva che le opere potevano essere anteriori al suo acquisto (segnalazione abusiva antecedente all'acquisto) e che non sussistevano elementi probatori certi della sua partecipazione o dell'esecuzione dopo l'acquisto. b) quinto motivo: presunta illegittimità della pena inflitta (combinazione di arresto e pena pecuniaria) e violazione degli artt. 24 e 26 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure relative alla rinnovazione dell'istruttoria e alla valutazione di merito, richiamando il principio secondo cui la rinnovazione in appello è eccezionale e la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto. Quanto al quinto motivo, la Corte ha qualificato come errore materiale la diversa indicazione in dispositivo ("multa") rispetto alla motivazione ("ammenda"), confermando tuttavia che la motivazione prevale e non emerge illegittimità della pena. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; resta ferma la condanna dell'imputata (pena in appello: arresto mesi 4 con sospensione condizionale e ammenda di euro 4.000,00, beneficio della non menzione); la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la correzione dell'errore materiale nel dispositivo è rimessa al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44 lett. b)
Norma richiamata come fattispecie di reato per opere edilizie difformi al permesso di costruire e per il mutamento di destinazione d'uso. La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie rispetto agli interventi descritti.
Norma menzionata difensivamente per sostenere che il proprietario è legittimato ad intervenire sull'immobile anche per eliminare abusi anteriori; argomento usato dalla difesa per giustificare la presenza di opere senza che ciò implichi automaticamente responsabilità penale dell'acquirente.
Richiamato nella contestazione circa la partecipazione o concorso nell'azione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sull'erronea applicazione di tale norma, atteso che la valutazione di merito resta rimessa ai giudici di merito.
Richiamati dal quinto motivo in relazione alla specie della pena (contestazione sulla correttezza dell'accoppiamento di arresto e pena pecuniaria per reati contravvenzionali). La Corte ha ritenuto che si sia trattato di un errore materiale di dispositivo e che la motivazione (che parla di "ammenda") prevalga, senza configurare illegittimità della pena.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e) (modificato dalla L. n. 46/2006)
Principio che limita il sindacato di cassazione sul "travisamento del fatto": impedisce al giudice di legittimità di riformulare la propria valutazione dei fatti quando tale revisione equivalesse a un nuovo apprezzamento delle prove; motivo per cui la Corte ha escluso la rinnovazione e la sindacabilità delle valutazioni probatorie svolte in appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: disciplina la condanna alle spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, a meno che non sussista assenza di colpa netta.
Codice di procedura penale, art. 130 comma 1
Richiamato per chiarire che la correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata è di competenza del giudice che ha emesso la sentenza stessa.
D.L. 30/09/2003 n. 326, art. 32 comma 47
"a seguito del raddoppio dell'entità delle sanzioni pecuniarie"
Richiama l'aumento delle sanzioni pecuniarie previsto dal decreto, cui il collegio fa riferimento per precisare il minimo edittale della sanzione pecuniaria relativa alla fattispecie edilizia (nella motivazione si fa cenno al minimo edittale pari a euro 10.329).
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se il quadro probatorio è già completo e idoneo; la richiesta deve dimostrare l'indispensabilità della nuova prova o la violazione del diritto alla prova.
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione liberamente la valutazione di fatto svolta dai giudici di merito: il sindacato è limitato a vizi di motivazione manifesti, illogicità o incoerenze insanabili.
- Se nel dispositivo della sentenza sussiste un errore materiale (ad es. indicazione errata della specie di pena), la motivazione prevale; la correzione formale di tale errore è di regola competenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- La sussistenza della responsabilità per abusi edilizi può essere accertata anche su base di valutazione complessiva di elementi indiziari e circumstanze; tuttavia la parte che invoca elementi nuovi decisivi deve dimostrare l'indispensabilità della prova non acquisita.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa netta.
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