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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07167/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un atto notarile con cui un soggetto, poi convenuto in revocatoria, aveva attribuito al coniuge una quota di un diritto di abitazione su un immobile, ceduto al medesimo coniuge la quota di piena proprietà di un altro appartamento e donato alle figlie la nuda proprietà di ulteriori immobili, riservando in un caso l’usufrutto. I creditori avevano chiesto e ottenuto la declaratoria di inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il debitore aveva impugnato la decisione sostenendo che le attribuzioni patrimoniali fossero state compiute "separandi causa", con funzione sostitutiva di un complessivo assetto patrimoniale connesso alla crisi coniugale e quindi con natura onerosa; da ciò faceva discendere l’erroneità della qualificazione come atto gratuito e l’erronea applicazione del regime probatorio della revocatoria, poiché in caso di atto oneroso sarebbe stata necessaria la prova della scientia damni dei terzi beneficiari. Con il terzo motivo deduceva inoltre omesso esame di fatti decisivi, valorizzando una pretesa crisi coniugale già risalente e la conseguente ignoranza, da parte del coniuge e delle figlie, del pregiudizio arrecato ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente rubricati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Ha condiviso l’accertamento della Corte d’appello secondo cui l’atto revocando era un atto a titolo gratuito, perché nessuna delle attribuzioni era assistita da una controprestazione, l’atto era stato stipulato prima dell’omologa della separazione consensuale, non risultava una rinuncia al mantenimento da parte dei beneficiari, alcuni beni non erano neppure contemplati negli accordi di separazione e le disposizioni in favore delle figlie erano espressamente qualificate come donazioni. Conseguentemente, la revocabilità ex art. 2901 c.c. richiedeva la consapevolezza del pregiudizio solo in capo al debitore e non anche ai terzi beneficiari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 156 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’adempimento dell’obbligo di mantenimento può avvenire anche in forma diversa e che, in concreto, può assumere funzione solutorio-compensativa; la Corte non accoglie tale impostazione perché la ritiene fondata su una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria dell’atto dispositivo è disciplinata secondo la natura gratuita o onerosa dell’atto: la Corte ribadisce che, accertata la gratuità, ai fini della revocatoria basta la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è stata ritenuta solo apparente, poiché i motivi tendevano in realtà a contestare apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie del giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame di fatto decisivo è stato escluso, perché i motivi non indicavano un vero fatto storico trascurato, ma miravano a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale è stato evocato in modo non idoneo, poiché la critica riguardava ancora una volta la valutazione del materiale probatorio e non un effettivo error in procedendo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma introduttiva del meccanismo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare doglianze formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito, con motivazione congrua, qualifica un atto dispositivo come gratuito e non oneroso, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se il ricorrente si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la natura gratuita o onerosa dell’atto è decisiva per individuare il regime probatorio: se l’atto è gratuito, la prova della consapevolezza del pregiudizio è richiesta solo per il debitore e non per i terzi beneficiari; se è oneroso, opera un diverso assetto degli oneri di prova.
  • La qualificazione di un’attribuzione patrimoniale come atto oneroso non può essere desunta in astratto dalla mera allegazione di una crisi coniugale o di una sistemazione dei rapporti familiari, ma deve trovare riscontro negli specifici elementi negoziali dell’atto e negli accordi cui esso sia effettivamente collegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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