Cassazione Civile, Ordinanza n. 12996/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative irrogate per omesso versamento di contributi previdenziali. Un tribunale aveva declinato la competenza territoriale in favore di altro tribunale, ritenendo applicabile il foro della sede dell'azienda ai sensi dell'art. 22 l. n. 689/1981. Successivamente, lo stesso ufficio giudiziario ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza sostenendo che, trattandosi di illecito omissivo e di obbligazione di pagamento, dovesse applicarsi l'art. 1182, comma 3, c.c., con competenza del foro del creditore/del luogo in cui il pagamento doveva essere eseguito, coincidente con il luogo dell'infrazione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del regolamento e per la dichiarazione di competenza del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi, la competenza territoriale va individuata, per gli illeciti omissivi, nel luogo in cui la condotta dovuta avrebbe dovuto essere posta in essere e, trattandosi di obbligazione portable, nel domicilio del creditore/ente previdenziale. Ha quindi dichiarato competente il tribunale di Napoli, davanti al quale ha rimesso le parti e la causa, anche per le spese del procedimento.
Norme richiamate
Individua la competenza territoriale per l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative; per gli illeciti omissivi rileva il luogo in cui la condotta doveva essere tenuta, e in mancanza di pluralità di luoghi quello di accertamento dell'illecito.
Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro da eseguire presso il creditore, radica la competenza nel luogo del domicilio del creditore.
Richiamato come criterio di collegamento territoriale coerente con il luogo di commissione/accertamento dell'infrazione nel procedimento di opposizione.
Le controversie sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro e sulle relative sanzioni civili appartengono alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi.
Massime di principio
- Nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative fondate su condotte omissive, la competenza territoriale si individua nel luogo in cui la condotta doverosa avrebbe dovuto essere posta in essere e non si è verificata.
- Se l'illecito omissivo riguarda l'omesso pagamento di contributi, il criterio del luogo dell'adempimento coincide con il domicilio del creditore/ente previdenziale, trattandosi di obbligazione portable.
- Per le controversie concernenti obblighi contributivi e sanzioni civili, la competenza spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui opera l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato alla riscossione e alla gestione del credito contributivo.
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