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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24014 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi al 2000 e al 2001, con cui l’Agenzia aveva contestato maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Dopo che la CTP di Roma aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l’accertamento del 2001 e respinto il ricorso relativo al 2000, la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’errata valutazione dei fatti e all’inesistenza dei macchinari; violazione delle regole sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse trattato come assoluta la presunzione di ricavi non contabilizzati ricavata dai prelievi dal conto cassa; illegittima applicazione, anche ai fini IVA, della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della L. n. 289/2002, ritenuta incompatibile con il diritto UE a causa dell’incompatibilità del condono IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: la CTR aveva esaminato la questione dell’inesistenza delle operazioni, sicché non vi era omessa pronuncia. Il secondo è infondato: la CTR non aveva considerato assoluta la presunzione, ma aveva desunto dai prelievi, in assenza di disponibilità formalmente risultanti, che la cassa fosse alimentata da vendite non contabilizzate; la richiesta di rivalutare i fatti non è esaminabile in cassazione. Il terzo è infondato: l’incompatibilità UE del condono IVA previsto dalla L. n. 289/2002 non comporta l’inapplicabilità della distinta proroga biennale dei termini di accertamento dell’art. 10, che non rinuncia al credito IVA e rafforza, invece, accertamento e riscossione. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    la dedotta omessa pronuncia in ordine al motivo d'appello rubricato "errata valutazione dei fatti" (secondo cui i macchinari cui si riferirebbero le fatture sarebbero inesistenti) non sussiste, essendo stato il motivo stesso esaminato nell'ambito della trattazione, sopra riepilogata, riservata dalla commissione regionale all'inesistenza delle operazioni.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza una risposta separata o con la stessa rubrica del motivo, ha comunque esaminato la questione nell’ambito della motivazione.

  • Art. 2697 c.c.

    la commissione regionale [si è] limitata a desumere dal fatto noto accertato, in maniera immune dalla dedotta censura, il fatto ignoto che il "fondo fosse alimentato con risorse derivanti dalla cessione di merci senza annotazione dei corrispettivi".

    La decisione applica la regola dell’onere probatorio nel quadro della prova presuntiva: il giudice può ricavare un fatto ignoto da un fatto noto accertato, senza che ciò equivalga a trasformare la presunzione in una prova legale assoluta.

  • Artt. 2728 e 2729 c.c.

    la commissione regionale [si è] limitata a desumere dal fatto noto accertato, in maniera immune dalla dedotta censura, il fatto ignoto che il "fondo fosse alimentato con risorse derivanti dalla cessione di merci senza annotazione dei corrispettivi".

    La presunzione semplice non è trattata come assoluta per il solo fatto che il giudice tragga un’inferenza dal fatto noto; la valutazione della base fattuale e dell’inferenza non può essere sostituita in cassazione con una richiesta di nuovo esame del merito.

  • Art. 10 della L. n. 289/2002

    ritiene questa corte che l'incompatibilità con il diritto unionale non possa in alcun modo estendersi alla proroga dei termini per gli accertamenti (concernenti i vari tributi, tra cui l'IVA) disposta dal cennato art. 10, atteso che trattasi di norma - la cui emanazione è collegata all'adozione del condono solo in senso strumentale - che in nessun modo comporta, in sè considerata, rinuncia al pagamento di quanto dovuto per IVA, comportando anzi la norma stessa rafforzamento dell'accertamento e riscossione (anche) di tale imposta.

    La proroga biennale dei termini di accertamento resta applicabile anche all’IVA: pur essendo collegata strumentalmente al condono, è distinta dalla rinuncia generalizzata all’accertamento e non implica rinuncia al tributo, ma consente di rafforzarne accertamento e riscossione.

  • Artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio

    la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, ha ritenuto che la repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative all'I.V.A., per avere previsto, con la L. n. 289, una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

    La rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili, realizzata dal condono IVA, è incompatibile con gli obblighi derivanti dalla direttiva; tale incompatibilità non si estende però alla proroga dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della L. n. 289/2002.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia va distinta dal dissenso sulla valutazione della questione: se la sentenza ha affrontato il tema sostanziale, non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. solo perché non ha risposto separatamente a ogni argomento o rubrica.
  • La presunzione semplice può fondare l’accertamento quando il giudice individua un fatto noto e ne ricava un fatto ignoto; contestare la ricostruzione fattuale o chiedere una nuova valutazione delle prove non basta, di regola, a ottenere un riesame in cassazione.
  • L’incompatibilità europea di una misura di condono IVA non rende automaticamente illegittime altre disposizioni della stessa legge: occorre valutarne contenuto ed effetti. Una proroga dei termini che non rinuncia al tributo e rafforza accertamento e riscossione può restare applicabile.
  • Nel caso deciso, gli indizi valorizzati per le operazioni contestate comprendevano vettori inesistenti o che negavano di aver effettuato i trasporti e pagamenti restituiti con assegni emessi contestualmente; per i ricavi non contabilizzati rilevavano prelievi dal conto cassa in assenza di disponibilità formalmente risultanti.

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