Cassazione Civile, Ordinanza n. 34112/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la portabilità e il riscatto della posizione previdenziale maturata presso un fondo pensione aziendale preesistente, strutturato a ripartizione e a prestazione definita. Alcuni aderenti avevano chiesto la condanna del gestore del fondo al trasferimento della loro posizione individuale verso altro fondo pensione, con quantificazione secondo criteri attuariali o secondo i parametri previsti dall'accordo sindacale del 22/12/2009. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto alla portabilità della posizione maturata, escludendo l'applicazione dei criteri dell'accordo sindacale del 2009. La corte d'appello aveva poi rigettato sia l'appello principale della società sia quello incidentale di alcuni aderenti, richiamando i principi delle Sezioni Unite del 2015 e ritenendo che l'accordo del 2009 confermasse la possibilità di enucleare e quantificare la posizione individuale. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla portabilità nei fondi pensione e del decreto ministeriale attuativo, sostenendo che nei fondi a prestazione definita preesistenti non opererebbe la disciplina della portabilità; 2) violazione dei canoni ermeneutici sull'accordo sindacale del 2009, che sarebbe applicabile solo agli iscritti in servizio che esercitavano l'opzione per il nuovo fondo e non ai soggetti che non avevano optato; 3) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla domanda, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe pronunciato una condanna generica oltre i limiti della domanda e senza base istruttoria sufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi due motivi, escludendo che le censure sulla motivazione potessero essere veicolate come violazione di legge e affermando la continuità dell'orientamento che riconosce la portabilità/riscattabilità della posizione individuale anche nei fondi complementari preesistenti, inclusi quelli a ripartizione e a prestazione definita, con prevalenza della disciplina generale e inefficacia di eventuali limiti convenzionali. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di adeguata devoluzione e per le caratteristiche della condanna generica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società ricorrente. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che in realtà contestavano la motivazione della sentenza impugnata anziché una vera violazione di legge; ha comunque respinto le censure sostanziali sulla portabilità della posizione previdenziale, affermando la continuità dell'orientamento giurisprudenziale che estende il principio anche ai fondi pensione preesistenti a ripartizione e a prestazione definita, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla pretesa ultrapetizione/condanna generica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti. La decisione comporta il consolidamento del diritto degli aderenti al trasferimento della posizione individuale maturata secondo criteri determinabili, e non secondo un'esclusione generale fondata sulla struttura del fondo o su disposizioni interne limitative.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 252/2005
La disciplina della portabilità/riscatto della posizione previdenziale è letta come coerente con il modello interpretativo che garantisce all'aderente la trasferibilità dell'intera posizione individuale maturata, anche in relazione ai fondi preesistenti, e non come norma limitata ai soli fondi di nuova istituzione.
art. 20 d.lgs. n. 252/2005
È richiamato quale disposizione di sistema che, insieme al d.m. attuativo, non consente di escludere in via generale la portabilità nei fondi a prestazione definita preesistenti.
d.m. Economia e Finanze 10 maggio 2007 n. 62, art. 3
È interpretato nel senso che attribuisce alla COVIP il potere di consentire specifiche deroghe per esigenze di equilibrio tecnico e tutela degli iscritti, ma non un potere di escludere tout court una categoria di fondi dalla disciplina rilevante.
art. 10 d.lgs. n. 124/1993
Viene richiamato come antecedente normativo della disciplina della portabilità/riscatto, considerato nel quadro evolutivo che porta alla soluzione favorevole alla trasferibilità della posizione individuale.
art. 18 d.lgs. n. 124/1993
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla portabilità, senza che la Corte ne accolga la censura, perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1322 c.c.
Richiamato per contestare l'autonomia negoziale collettiva; la Corte, però, ribadisce che la portabilità è principio inderogabile anche rispetto a disposizioni convenzionali limitative.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione dell'accordo sindacale del 2009; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto a una decisione sorretta da più rationes.
art. 1363 c.c.
Richiamato dal ricorrente ai fini interpretativi dell'accordo sindacale; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere ultrapetizione; la censura è dichiarata inammissibile per mancata adeguata dimostrazione della devoluzione del motivo in appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la base probatoria e la quantificazione della posizione individuale; la Corte non accoglie la doglianza, che viene ricondotta a questioni processuali non scrutinabili nel modo prospettato.
art. 114 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme per censurare i criteri di liquidazione; il motivo è ritenuto inammissibile.
art. 278 c.p.c.
Evocato implicitamente nella ricostruzione della condanna generica: il giudice di primo grado ha pronunciato una condanna con rinvio a successivo giudizio per la quantificazione, senza che ciò integri per la Corte un vizio utile in cassazione secondo la formulazione del motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per i motivi di ricorso, ma la Corte osserva che parte delle censure miravano in realtà a contestare la motivazione, non la violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per chiarire che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale, con rilievo solo per anomalie motivazionali estreme.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. e delimitare il sindacato sulla motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a supporto del richiamo ai precedenti delle Sezioni Unite e alla continuità argomentativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per l'onere del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei fondi pensione complementari preesistenti, anche se organizzati a ripartizione o a prestazione definita, può essere comunque enucleata una posizione individuale di valore determinabile, parametrata ai contributi versati e ai relativi rendimenti, e tale posizione è trasferibile o riscattabile.
- La portabilità della posizione previdenziale costituisce un principio generale e inderogabile, non comprimibile da disposizioni delle fonti istitutive o da accordi collettivi che intendano introdurre limitazioni incompatibili con il sistema normativo di settore.
- Le censure che investono in sostanza la motivazione della sentenza di merito non possono essere veicolate come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.; il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione del minimo costituzionale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura rivolta soltanto a una di esse è inammissibile se l'altra resta intatta e da sola sufficiente a sorreggere il decisum.
- La doglianza di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una rigorosa dimostrazione della tempestiva devoluzione della relativa questione nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile in cassazione.
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