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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25729/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia origina da un invito al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato notificato dal TAR a una società cooperativa sociale ONLUS, dopo che nel processo amministrativo la parte aveva depositato motivi aggiunti. La cooperativa aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l’invito al pagamento; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che i motivi aggiunti fossero solo un ampliamento e una più concreta proposizione della domanda originaria, senza introdurre nuove domande. La CTR aveva confermato. Il TAR ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 117, primo comma, Cost., sostenendo che i motivi aggiunti avevano impugnato atti diversi e denunciato vizi nuovi, ulteriori e diversi rispetto al ricorso principale, con ampliamento dell’oggetto del giudizio; in particolare, si trattava di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva oltre che della graduatoria di merito, dunque di domande nuove che avrebbero imposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che la CTR abbia correttamente escluso l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, perché i motivi aggiunti non avevano modificato petitum e causa petendi né introdotto domande nuove: essi si inserivano nel medesimo oggetto del giudizio, riguardando atti dello stesso procedimento di gara e ponendosi in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto alle censure originarie. È quindi confermata la decisione di merito che aveva annullato l’invito al pagamento. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione per mancata costituzione della contribuente. È anche esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3

    La censura è stata veicolata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto solo quando i motivi aggiunti introducono domande nuove e ampliano l’oggetto del giudizio; non è dovuto se i motivi aggiunti restano interni al medesimo petitum e alla medesima causa petendi.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    È richiamato dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, risolvendo la controversia sulla disciplina del contributo unificato.

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti sono considerati espressione di integrazione delle censure già proposte; il loro rilievo ai fini del contributo dipende dall’effetto di ampliamento dell’oggetto della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato sorge solo se i motivi aggiunti introducono domande nuove e determinano un effettivo ampliamento dell’oggetto del processo, con modifica del petitum o della causa petendi.
  • Non è decisivo, da solo, che i motivi aggiunti impongano al giudice una più ampia attività valutativa: occorre verificare se essi riguardino atti autonomamente lesivi e non connessi da pregiudizialità-dipendenza con l’atto originariamente impugnato.
  • Quando i motivi aggiunti si limitano a integrare o precisare le censure già proposte contro il medesimo procedimento amministrativo, o contro atti ad esso conseguenziali, essi non comportano il pagamento di un nuovo contributo unificato.
  • Ai fini del contributo unificato, il discrimine rilevante è tra connessione "forte" di pregiudizialità-dipendenza e connessione "debole" meramente fattuale: solo nel secondo caso il ricorso aggiuntivo è trattato come nuova impugnazione onerosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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