Cassazione Civile, Ordinanza n. 07361/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione, al 31 dicembre 2013, di un contratto a progetto che, a seguito di giudizio, è stato dichiarato illegittimo e convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro alla ricostituzione del rapporto e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Il lavoratore aveva percepito l'indennità di disoccupazione ASPI nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la successiva ripresa effettiva del lavoro disposta giudizialmente. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale prestazione previdenziale fosse compatibile con l'indennità risarcitoria, poiché il lavoratore era rimasto privo di lavoro e retribuzione sino alla decisione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 lett. a), 5, 10 e 12 della L. n. 92/2012, dell'art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 181/2000 e dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, sostenendo che la declaratoria giudiziale di conversione del rapporto fa venir meno lo stato di disoccupazione involontaria, perché il lavoratore risulterebbe, ex post, titolare di un rapporto di lavoro unico e continuativo; secondo l'ente, vi sarebbe quindi incompatibilità tra ASPI e indennità risarcitoria per i medesimi periodi, con rischio di indebito arricchimento e di sovrapposizione con la contribuzione figurativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, dando continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23876/2025. Ha ritenuto che la dichiarazione giudiziale di nullità/illegittimità del termine o della cessazione del rapporto e la conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale non eliminano retroattivamente lo stato di disoccupazione involontaria del lavoratore per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la ripresa effettiva dell'attività lavorativa. La Corte ha quindi escluso che il lavoratore debba restituire l'indennità di disoccupazione percepita, perché questa assolve a una funzione previdenziale di protezione dal bisogno, distinta dalla funzione dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, che ha natura risarcitoria-sanzionatoria e attiene al diverso piano del rapporto di lavoro. Le spese processuali sono state compensate in ragione della portata nomofilattica del recente arresto e sono stati richiamati gli obblighi sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
commi 1, 4 lett. a), 5, 10, 12
disciplina l'ASPI quale trattamento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 181/2000
viene richiamato per la nozione di disoccupato e per il presupposto dello stato di disoccupazione involontaria.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
prevede un'indennità risarcitoria forfetaria, con funzione anche sanzionatoria per il datore di lavoro, distinta dalla prestazione previdenziale.
art. 45, comma 3, r.d.l. n. 1827 del 1935
è la base normativa dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore.
art. 38, comma 2, Cost.
fondamento costituzionale della tutela previdenziale contro il bisogno derivante dalla disoccupazione involontaria.
artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22/2015
sono richiamati per affermare che la prestazione previdenziale cessa o si riduce quando il lavoratore si rioccupa.
art. 10 d.P.R. n. 818 del 26.4.1958
è richiamato per affermare che la contribuzione figurativa cessa quando interviene quella effettiva.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
fondamento della declaratoria sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La declaratoria giudiziale di nullità dell'apposizione del termine o di illegittimità della cessazione del rapporto, con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro e riconoscimento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, non fa venir meno lo stato di disoccupazione involontaria per il periodo anteriore alla ripresa effettiva del lavoro.
- L'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale e risponde alla funzione costituzionale di protezione dal bisogno; essa è distinta dall'indennità risarcitoria riconosciuta nel rapporto di lavoro, che ha funzione forfetaria, risarcitoria e in parte sanzionatoria.
- Le vicende del rapporto di lavoro, anche se accertate ex post in giudizio, non incidono automaticamente sul diritto alla prestazione previdenziale maturata nel periodo in cui il lavoratore è rimasto senza occupazione e senza retribuzione.
- Non sussiste obbligo di restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita quando il lavoratore, fino alla ripresa effettiva dell'attività, ha effettivamente versato in stato di disoccupazione involontaria, nonostante la successiva ricostituzione giudiziale del rapporto.
- La contribuzione figurativa legata alla prestazione di disoccupazione non determina indebita sovrapposizione con la contribuzione effettiva dovuta per il periodo di ricostituzione del rapporto, poiché la prima cessa con l'inizio della seconda.
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