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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07250/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore subordinato, inquadrato nel secondo livello del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ha chiesto l'accertamento del diritto a un accantonamento del trattamento di fine rapporto al 31/12/2015 superiore a quello calcolato dalla datrice di lavoro, sostenendo che nella base di computo dovesse essere incluso un assegno integrativo aziendale previsto da un accordo collettivo aziendale del 20/6/1990, poi modificato nel 1997. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l'accordo aziendale derogasse validamente alla disciplina del TFR e che la clausola secondo cui l'assegno "non è valido a nessun effetto retributivo" fosse chiara nell'escluderne la computabilità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione delle norme del CCNL e del Protocollo del 23/7/1993, sostenendo che la contrattazione aziendale non potesse derogare alle previsioni del contratto nazionale in materia di retribuzione utile al TFR; violazione dell'art. 2120 c.c. perché la clausola di esclusione non sarebbe stata chiara e univoca; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione isolata della clausola; nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il quarto motivo sulla motivazione, ma ha accolto i primi tre, censurando l'interpretazione non complessiva dell'accordo aziendale e il mancato coordinamento con le clausole del CCNL sulla nozione di retribuzione, sulla contrattazione decentrata e sulla base di calcolo del TFR.

La decisione

La Corte ha rigettato il quarto motivo di ricorso relativo alla pretesa motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di merito contenesse una motivazione sufficiente e non meramente apparente. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi tre motivi, affermando che la Corte d'appello non aveva svolto un'interpretazione complessiva e coordinata delle clausole del contratto aziendale e del CCNL, né aveva adeguatamente verificato se la clausola di esclusione fosse davvero chiara e univoca alla luce del contesto negoziale e dei criteri ermeneutici applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La norma sul TFR contiene un criterio generale di onnicomprensività della retribuzione utile al calcolo, comprensivo di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione soltanto dei rimborsi spese; il criterio è derogabile dalla contrattazione collettiva, ma la deroga deve risultare in modo chiaro e univoco.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione contrattuale non può arrestarsi al solo tenore letterale quando questo non esprima con evidenza assoluta la volontà comune; occorre considerare anche il comportamento complessivo delle parti e gli altri elementi interpretativi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, imponendo un esame coordinato dell'intero testo negoziale e non della singola clausola isolata.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere orientata alla buona fede e allo scopo pratico perseguito dalle parti, valorizzando la causa concreta dell'accordo.

  • art. 1372 c.c.

    Il motivo di ricorso invocava il principio di vincolatività del contratto e la necessità della partecipazione di tutti i contraenti per modificarne i patti iniziali.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 4 del primo comma

    Sono stati dedotti, rispettivamente, errori di diritto nell'interpretazione e applicazione delle norme contrattuali e di legge, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione ricorre solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non già per insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei limiti non più sindacabili in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • L. 29 maggio 1982, n. 297

    È richiamata come fonte che ha sostituito il previgente regime dell'indennità di anzianità introducendo l'attuale disciplina del TFR.

  • Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993

    art. 2, comma 1 e comma 3

    La contrattazione aziendale riguarda materie diverse e non ripetitive rispetto a quelle del CCNL e le erogazioni di secondo livello devono essere correlate a risultati di produttività, qualità e competitività; il contratto nazionale definisce modalità, ambiti, tempistica e materie della contrattazione decentrata.

  • CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche del 2003

    L'art. 11 definisce la retribuzione e gli elementi retributivi, includendo le indennità previste dal contratto o da accordi aziendali se corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività; l'art. 43 include nel TFR anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e di ammontare determinato; l'art. 47 disciplina la contrattazione aziendale e i suoi limiti rispetto al livello nazionale.

  • Accordo integrativo aziendale del 20/6/1990

    clausole sul 3°, 4°, 5° e 7° capoverso

    L'accordo sostituiva trattamenti economici previgenti non previsti dal CCNL, prevedeva una sola deroga espressa, stabiliva che l'assegno fosse corrisposto per un numero determinato di giorni l'anno e conteneva la clausola di non validità a nessun effetto retributivo, la cui portata non poteva essere letta isolatamente.

  • Accordo integrativo aziendale del 25/11/1997

    Ha modificato l'accordo del 1990 estendendo le giornate lavorative da 260 a 286.

  • Accordo aziendale dell'11-12/7/2014

    Ha sostituito l'assegno integrativo con un premio di risultato espressamente dichiarato non utile ai fini del TFR.

  • art. 12 preleggi

    Il ricorrente ha sostenuto che, in presenza di una clausola derogatoria o di esclusione, il significato dovesse essere ricavato secondo il criterio letterale e non attraverso un'interpretazione che ampliasse la deroga oltre il testo.

  • art. 2077 c.c.

    È evocato nel richiamo alla possibilità che i contratti territoriali deroghino anche in peius ai contratti nazionali, salvo il limite dei diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti sociali nella stipulazione di contratti collettivi di livello diverso.

Massime di principio

  • Il trattamento di fine rapporto è, in linea generale, una quota di retribuzione differita calcolata in modo omnicomprensivo: nel suo computo rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, restando escluse solo le voci meramente occasionali o i rimborsi spese.
  • La contrattazione collettiva può derogare al criterio legale di computo del TFR anche in senso meno favorevole al lavoratore, ma la deroga deve emergere da una volontà contrattuale chiara e univoca; non è sufficiente una lettura isolata di singole espressioni se il testo complessivo consente soluzioni alternative.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi, specie se articolati su più livelli, il giudice deve procedere a un esame coordinato dell'intero assetto negoziale, valorizzando il rapporto tra contratto nazionale e contratto decentrato e attribuendo rilievo non esclusivo al dato letterale.
  • La clausola che esclude la rilevanza retributiva di un emolumento non può essere automaticamente intesa come esclusione dalla base TFR se il contesto contrattuale non rende inequivoca tale volontà e se altre clausole del medesimo sistema contrattuale suggeriscono una diversa qualificazione della voce.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manchi in modo percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; non basta contestare la persuasività o la completezza dell'argomentazione, se la sentenza espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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