Cassazione Civile, Ordinanza n. 07240/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un dipendente comunale volta a ottenere il riconoscimento economico delle differenze retributive correlate allo svolgimento di fatto delle funzioni di comandante del corpo di polizia municipale, ritenute riconducibili alla categoria D3 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, nel periodo dal 4 luglio 2011 al 31 luglio 2015. La Corte d’appello ha accolto in parte la domanda, accertando l’effettivo svolgimento di tali funzioni e condannando il Comune al pagamento di euro 50.000, oltre interessi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non potesse dirsi esistente un corpo di polizia municipale, ma solo un servizio, e che la Corte territoriale avesse trascurato fatti e documenti; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando sia la prova delle mansioni superiori sia la corretta applicazione dei presupposti per il riconoscimento economico; con il terzo ha lamentato omesso esame del fatto che le mansioni sarebbero state conferite legittimamente, riconosciute e già pagate. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e ha contestato anche la tempestività della memoria del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabili per tardività le memorie depositate da entrambe le parti, perché non rispettose del termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Ha poi ritenuto inammissibili le doglianze con cui il Comune tentava, sotto la veste formale della violazione di legge e del vizio di motivazione, di ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto al primo motivo, ha osservato che la Corte d’appello aveva desunto l’esistenza del corpo di polizia municipale da documentazione proveniente dallo stesso ente e che l’eventuale errore materiale nel regolamento non poteva tradursi in un vizio della sentenza. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che i documenti e le testimonianze invocati erano stati esaminati e valutati dal giudice di merito e che, in tema di mansioni superiori, il riconoscimento del trattamento economico è compatibile con l’accertamento della concreta esistenza della posizione organizzativa corrispondente e del suo effettivo svolgimento di fatto; inoltre, non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. o dell’art. 116 c.p.c., poiché il Comune contestava in realtà la valutazione delle prove e non l’errata ripartizione dell’onere probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava uno specifico fatto storico decisivo e risolveva la censura in una contestazione apodittica delle somme già asseritamente corrisposte. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le memorie depositate oltre il termine previsto non possono essere considerate nel giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non per il mancato apprezzamento delle argomentazioni difensive o per una diversa lettura delle prove.
artt. 101 Cost., 1, 3, 4, 7, 11 L. n. 65 del 1986
Richiamati dal ricorrente per contestare l’esistenza del corpo di polizia municipale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione, poiché la questione era di accertamento di fatto.
artt. 1, 3, 4, 6, 9 L.R. Sicilia n. 17 del 1990
Richiamati dal ricorrente sulla stessa questione; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a contestare il merito dell’accertamento fattuale.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Il diritto alla retribuzione per mansioni superiori dipende dallo svolgimento di fatto delle mansioni; non è necessario che il riconoscimento sia subordinato alla legittimità o all’esistenza di un provvedimento formale del superiore gerarchico. È però necessario che la corrispondente posizione esista nella pianta organica, requisito ritenuto sussistente nel caso concreto.
Riguarda la valutazione delle prove e non la distribuzione dell’onere probatorio; non è violato quando si contesta solo il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando ritiene, all’esito della valutazione delle prove, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere costruito come critica alle difese avversarie, alla lettura delle prove o al complessivo ragionamento del giudice di merito.
- In materia di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al relativo trattamento economico presuppone l’effettivo svolgimento di fatto delle mansioni e la presenza in organico della corrispondente posizione, mentre non è condizionato dalla formale legittimità o dall’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri la ripartizione dell’onere della prova; se invece contesta l’apprezzamento del materiale probatorio, la doglianza è in realtà di merito e non di riparto probatorio.
- L’art. 116 c.p.c. non consente di sindacare in cassazione la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini attuali.
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