Cassazione Civile, Ordinanza n. 07244/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, assunto nel 1987 e inquadrato nel 4° livello del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ha agito per ottenere l'accertamento di un accantonamento del TFR al 31/12/2015 superiore a quello effettuato dalla datrice di lavoro. Contestava il mancato inserimento, nella base di calcolo del TFR, di due voci: l'assegno integrativo aziendale previsto da accordo collettivo decentrato e l'indennità per i cd. diritti televisivi/audiovisivi. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con tre motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., degli artt. 11, 43 e 47 del CCNL 1989/2003, dell'accordo aziendale, dell'art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23/7/1993, dell'art. 1372 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363 e 12 preleggi. Sosteneva che: l'assegno integrativo, erogato in forma fissa e continuativa, dovesse rientrare nel TFR perché il CCNL includeva le voci continuative e di ammontare determinato; la contrattazione aziendale non poteva derogare al CCNL in materie già disciplinate a livello nazionale; la clausola dell'accordo aziendale che escludeva efficacia retributiva non era sufficiente, perché la deroga al regime legale del TFR doveva essere espressa in modo chiaro e univoco e riferita specificamente al TFR. Quanto ai diritti audiovisivi, la censura non emerge in dettaglio nella motivazione della cassazione, ma era diretta contro la loro esclusione dalla base di calcolo del TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i tre motivi di ricorso. Ha osservato che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava solo sulla clausola dell'accordo aziendale che qualificava l'assegno come non valido a nessun effetto retributivo, ma soprattutto sulla previsione del CCNL secondo cui, ai fini del TFR, sono computabili le voci della contrattazione integrativa solo se continuative e di ammontare determinato. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato la natura variabile e non predeterminabile dell'assegno, collegato alla performance e alla presenza effettiva in servizio, con conseguente esclusione dal TFR. Poiché il ricorso non censurava specificamente questo autonomo fondamento decisorio, è stato dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
La base di calcolo del TFR può essere disciplinata dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, ma la deroga al regime legale deve risultare chiara e univoca; nel caso concreto, però, la decisione di merito è stata confermata sul diverso rilievo della non computabilità dell'emolumento perché non di ammontare determinato.
art. 11 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche
La nozione di retribuzione richiamava anche le indennità previste da accordi aziendali, purché corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.
art. 43 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche
Ai fini del TFR vi rientrano gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, purché siano di ammontare determinato; la Corte ha ritenuto che l'assegno integrativo non avesse tale requisito.
art. 47 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche
La contrattazione aziendale non poteva avere ad oggetto materie e istituti già definiti a livello nazionale, salvo le materie espressamente rimesse alla sede decentrata.
art. 1362 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere una lettura letterale della clausola di esclusione; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione.
art. 1363 c.c.
Invocato dal ricorrente contro l'interpretazione sistematica della clausola; la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per mancato confronto con il decisum.
art. 1372 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inderogabilità del CCNL da parte di pattuizioni diverse; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente sul canone interpretativo; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di specificità rispetto alla motivazione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità.
art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23/7/1993
Richiamato dal ricorrente quale fonte del rapporto gerarchico tra contrattazione nazionale e integrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto, in caso di inammissibilità del ricorso, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Disposizione richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che colpiscono solo argomenti secondari o diversi dal fondamento decisorio sono inammissibili.
- Quando la decisione di merito si fonda su una autonoma causa giustificativa non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile anche se le altre argomentazioni svolte dal giudice siano contestate.
- Ai fini della computabilità di un emolumento nel TFR, rileva la disciplina contrattuale applicabile e, se il contratto collettivo richiede che la voce sia continuativa e di ammontare determinato, la variabilità della prestazione può escluderne l'inclusione.
- La deroga contrattuale al regime legale del TFR, per essere efficace, deve emergere in modo chiaro e univoco; tuttavia la verifica della computabilità può essere risolta anche sulla base della sola disciplina collettiva che definisce i requisiti della voce retributiva.
- Nel ricorso per cassazione la mera riproposizione di questioni interpretative del contratto, senza contestare specificamente il passaggio logico decisivo della sentenza impugnata, non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
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