Cassazione Civile, Ordinanza n. 07243/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori hanno chiesto la correzione dell'ordinanza di Cassazione n. 13882/2025 nella parte in cui, a loro dire, non avrebbe espressamente regolato le spese del giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c. relativo all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno. Sostenevano che si trattasse di un errore materiale, poiché la Corte si era pronunciata sul ricorso principale e su quello incidentale e aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza, senza menzionare espressamente la fase incidentale. Il Comune ha resistito all'istanza di correzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la regolamentazione delle spese riguardasse l'intero giudizio giunto all'esame della Cassazione, comprensivo anche dell'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c.; pertanto la compensazione disposta nell'ordinanza precedente doveva intendersi riferita anche a tale fase, benché svolta davanti alla Corte d'appello, e non sussisteva alcuna omissione emendabile come errore materiale. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura sostanzialmente amministrativa e la mancanza di una situazione di soccombenza.
Norme richiamate
art. 373 c.p.c.
Il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello è provvisorio; le spese relative non vanno liquidate nel provvedimento emesso in quella sede, ma sono regolate dalla Corte di cassazione nell'ambito delle spese del giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza riferito all'esito finale.
artt. 287-288 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è idoneo a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corretto.
art. 391-bis c.p.c.
Anche la correzione degli errori materiali nel giudizio di cassazione segue la logica del procedimento di correzione, senza determinare soccombenza e senza luogo a liquidazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
La liquidazione delle spese presuppone una situazione di soccombenza; nel procedimento di correzione degli errori materiali tale situazione non è configurabile, neppure se la parte intimata resiste all'istanza.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 373 c.p.c. la statuizione sulle spese della fase incidentale non va considerata isolatamente, ma va ricondotta al regolamento complessivo delle spese del giudizio di legittimità, salvo diversa e inequivoca indicazione del giudice.
- Se il provvedimento di Cassazione compensa o regola le spese dell'intero giudizio sulla base della reciproca soccombenza, tale statuizione si estende anche alla fase incidentale di sospensione, pur se non espressamente menzionata, quando dal contesto motivazionale emerga che essa è stata ricompresa nella decisione complessiva.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non determina una soccombenza processuale ai fini dell'art. 91 c.p.c.; di conseguenza non è dovuta la liquidazione delle spese del procedimento, anche se la controparte partecipa e si oppone all'istanza.
- La natura provvisoria del provvedimento emesso nel procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. impedisce di considerare definitivamente soccombente una delle parti in quella sola sede, poiché la regolazione finale delle spese spetta all'esito del giudizio di cassazione.
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