Cassazione Civile, Ordinanza n. 07241/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune per il pagamento di euro 3.060,60 a titolo di differenze retributive in favore di un dipendente comunale. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione del Comune e la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il dipendente, inquadrato in categoria B3, avesse svolto mansioni superiori corrispondenti alla categoria C per aver espletato, nel periodo in contestazione, attività di stato civile e anagrafe. Il Comune ricorre in cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 36 CCNL Comparto Regioni ed enti locali 2002-2005 e dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 396/2000, sostenendo che l'attribuzione di tali attività non integra mansioni superiori, ma una delega compatibile con la qualifica rivestita e, al più, dà luogo alla sola eventuale indennità prevista dalla contrattazione collettiva, non a differenze retributive per inquadramento superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha affermato che le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe delegate al dipendente non comportano, di per sé, svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, perché il d.P.R. 396/2000 consente la delega anche a dipendenti del Comune e ne delimita la compatibilità con i diversi profili professionali. L'attività può eventualmente essere remunerata con la specifica indennità prevista dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, ma non consente automaticamente il riconoscimento di differenze retributive da superiore inquadramento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
le mansioni aggiuntive sono superiori solo se esulano dalla qualifica; se compatibili con la qualifica ricoperta non ricade nella fattispecie delle mansioni superiori.
art. 36 CCNL Comparto Regioni ed enti locali 2002-2005
è richiamato per escludere che l'attività di stato civile e anagrafe comporti automaticamente differenze retributive da mansioni superiori.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 396 del 2000
le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco "possono essere delegate" ai dipendenti a tempo indeterminato e, in casi straordinari e temporalmente limitati, ad altri soggetti previsti dalla norma
la delega delle funzioni di stato civile/anagrafe è espressamente prevista dalla legge e si pone come attività compatibile con i diversi profili professionali dei dipendenti comunali.
artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico dipendente è quello stabilito dalla contrattazione collettiva; non sono dovuti emolumenti ulteriori privi di fonte contrattuale.
art. 17 CCNL Enti locali
l'indennità di specifiche responsabilità remunera l'assunzione formale di particolari responsabilità; per la sua corresponsione occorre anche la contrattazione decentrata integrativa che ne disciplini le modalità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
viene richiamato il precedente tra le stesse parti come richiamo di giurisprudenza già resa sulla medesima questione.
Massime di principio
- La delega di funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a un dipendente comunale, quando prevista dall'ordinamento, non integra di per sé svolgimento di mansioni superiori se l'attività resta compatibile con la qualifica posseduta.
- Per riconoscere differenze retributive per mansioni superiori non basta l'assegnazione di compiti ulteriori: occorre che essi esulino dal profilo professionale e dal rapporto di impiego, secondo i criteri dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico fondamentale e accessorio trova la sua fonte nella contrattazione collettiva; il giudice non può riconoscere compensi ulteriori in assenza di base contrattuale o pattizia.
- Le attività connotate da specifiche responsabilità possono dar luogo soltanto, se ne ricorrono i presupposti e secondo la disciplina collettiva applicabile, alla corrispondente indennità accessoria, non a un automatico diritto a superiore inquadramento.
- Quando una controversia riguarda la medesima questione già decisa tra le stesse parti, il precedente di legittimità può essere richiamato quale autorevole criterio di soluzione della successiva lite sulla stessa materia.
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